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Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente - Età del danneggiato da assumere a parametro della liquidazione - Età corrispondente al momento di cessazione dell’invalidità temporanea - Necessità.

(Cass. Civ., Sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303)

Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.
 

Giovedì, 21 Giugno 2012
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