Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa con trasferimento volontario del portafoglio ad altra impresa da parte del commissario liquidatore, ai sensi dell’art 11, comma 1, d.l., 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39, qualora nella convenzione del detto trasferimento le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno oltre i limiti di tali massimali spetta all’impresa cessionaria e non a quella designata.