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Corte di Cassazione 23/05/2013

Ritardo nelle procedure di accertamento della guida in stato di ebbrezza

(Cass. Pen. sez. IV, 24 aprile 2013, n. 18572)

Il conducente/imputato non può lamentare il lasso di tempo eccessivo tra il controllo su strada e gli accertamenti del tasso alcolemico se è stato lui stesso, col suo comportamento, a impedire che l´accertamento stesso fosse eseguito con tempestività.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 24 APRILE 2013, N. 18572

 

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 13/5/2011, dichiarato A. A. colpevole del reato di cui all´art. 186, commi 1 e 2, lett. c) del cod. della str., condannò il medesimo alla pena di mesi tre ed euro 5.000,00 di ammenda, oltre alle sanzioni amministrative accessorie della confisca dell´autovettura e della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. La Corte d´appello di Torino, investita dell´appello dell´imputato, con sentenza del 29/2/2012, ridotta ad anni uno la durata della sospensione della patente di guida, confermava, nel resto, la statuizione di primo grado.

3. Avverso quest´ultima sentenza l´imputato ricorreva per cassazione.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In primo luogo viene osservato che essendo passato un lasso di tempo eccessivo tra il controllo su strada e gli accertamenti del tasso alcolemico non potevasi determinare con certezza a quale delle tre ipotesi previste dalla norma dovevasi far riferimento. Con la conseguenza che, in favor rei, dovevasi ipotizzare la più blanda fattispecie di cui alla lett. a), che non è più prevista come reato. Ciò perché il mancato rispetto della tempestività rendeva impossibile collocare la quantificazione dell´alcol nel sangue al momento della guida, poiché la concentrazione alcolica segue andamento a curva e, pertanto, non si era in grado di affermare se al momento del controllo su strada la concentrazione in parola si trovasse in fase ascendente o discendente della curva.

Né poteva appagare la considerazione empirica, priva di riscontro scientifico, del giudice del merito secondo il quale un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/I presuppone l´assunzione di un´intiera bottiglia di vino da 750 ml.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente, sempre censurando i medesimi vizi, si duole della circostanza che il giudice aveva reputato valida la prova sebbene la macchina avesse registrato "volume insufficiente". Siccome previsto dall´allegato tecnico al D.M. n. 196 del 2275/1990, l´apparecchio non deve fornire alcun risultato ovvero esporre un messaggio di servizio per volume insufficiente, quando la quantità d´aria immessa non è idonea ad ottenere risultato attendibile.

3.3. Con l´ultimo motivo viene denunziata violazione di legge ed in particolare dell´art. 2, cod. pen.

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d´appello la sostituzione della pena con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, introdotto dalla novella legislativa entrata in vigore nel 2010. La Corte territoriale aveva negato l´accesso all´istituto, nonostante avesse correttamente riconosciuto che la novella aveva introdotto un regime di maggior favore, valorizzando la circostanza che la riforma aveva, tuttavia, notevolmente inasprito la pena da sostituire.

L´imputato osserva di non aver affatto preteso che gli si applicasse un misto fra la vecchia e la nuova regolamentazione, così da poter trarre il massimo beneficio da una disciplina in realtà non esistente, bensì di avere "chiesto che venisse applicata nella sua interezza la disciplina più favorevole, da individuarsi nella novella legislativa del 2010".

Precisava, inoltre, che già al momento della sentenza di primo grado era entrata in vigore la legge n. 120 del 29/7/2010, della quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare applicazione d´ufficio, stante la mancata manifestazione di opposizione da parte dell´imputato.

Quel giudice aveva irrogato sanzione penale inferiore al minimo di legge e il P.M., che non aveva proposto appello, aveva chiesto che il giudice di secondo grado sostituisse la pena detentiva nella misura inflitta, reputando, quindi, che quella pena non fosse più mutabile, in quanto "cristallizzata".

Concludeva, quindi, il ricorrente perché la pena inflittagli fosse convertita nell´equivalente lavoro di pubblica utilità.

 

Considerato in diritto

 

4. I primi due motivi risultano infondati.

Quanto al primo motivo devesi, in primo luogo, rilevare che il ritardo nel rilevamento non dipese da scelte degli agenti operanti ma dalla condotta vivacemente non collaborativa dell´A. A., il quale, in un primo momento rifiutò di sottoporsi al test con modi violenti ed aggressivi e solo dopo si convinse ad effettuarlo. Da ciò consegue che, oggi, il predetto non potrebbe dolersi di congetturate erronee rilevazioni, stante che una tale prospettata evenienza deve imputare solo sé stesso.

In ogni caso, in un quadro emblematico di sintomatico, vistoso stato d´ebbrezza (all´alito vinoso, si accompagnava la sconnessione del linguaggio, la lucidità degli occhi e la difficoltà di reggere la postura eretta; lo stesso imputato aveva ammesso di aver bevuto due o tre bicchieri di vino), la riconferma, nelle due prove, di un tasso alcolemico di ben 1,97 gr/I, in assenza d´indicazione precipua (difetto di autosufficienza) da parte del ricorrente circa il tempo trascorso dal controllo su strada all´effettuazione dei test, la disquisizione teorica sullo sviluppo della curva alcolica nel sangue non appare idonea ad inficiare le risultanze.

Chiaramente pretestuoso deve valutarsi il secondo motivo; evidentemente allo scopo d´invalidare il risultato il A. A., dopo il primo test, durante il quale non aveva mostrato difficoltà respiratorie di sorta nel secondo test il detto flusso è stato drasticamente ridotto; tuttavia, non in misura tale da non aver consentito all´apparecchio di svolgere l´accertamento, pur segnalando la penuria d´aria immessa.

5. Il terzo motivo è fondato.

È corretto affermare che il nuovo trattamento penale introdotto con la novella del 2010 costituisca regime meno afflittivo del precedente, non solo per le modalità esecutive, macroscopicamente meno invasive della libertà personale e quasi prive di riflessi stigmatizzanti, ma anche per l´effetto estintivo conseguente alla positiva esecuzione (questa Sezione si è già più volte espressa in tal senso - cfr. sent. n. 31145 del 4/8/2011; sent. n. 36291 del 24/5/2012).

Ciò, pur tenuto conto che la legge n. 120, se d´un canto ha introdotto la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, d´altro canto ha aumentato la pena base prevista per il delitto di guida in stato d´ebbrezza, di cui alla lett. c) dell´art. 186 del cod. della str., fissandola in mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.

Correttamente, inoltre, il A. A. ha evidenziato che già il giudice di primo grado, mancando dissenso dell´imputato, avrebbe potuto disporre la sostituzione. E la Corte territoriale, sollecitata sullo specifico, senza motivare in ordine ai presupposti, meritevolezza ed adeguatezza della misura, aveva rigettato l´istanza sul convincimento, come si è visto, non condiviso da questo Collegio, che la legge previgente fosse più favorevole all´imputato.

Di conseguenza la statuizione deve essere annullata sul punto, con rinvio al giudice del merito perché, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, essa disponga.

 

Per questi motivi

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte d´Appello di Torino per nuovo esame.

Rigetta il ricorso nel resto.

 

 

Giovedì, 23 Maggio 2013
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