Responsabilità dell´ente proprietario della strada in caso di caduta di pedone
Ai fini del risarcimento dei danni subiti a causa della caduta provocata dai profondi solchi sulla strada privi di segnalazione l´onere probatorio che grava sul danneggiato si sostanzia nella dimostrazione dell´evento e del nesso di causalità tra cosa (ossia la strada) e danno.
Se il danneggiato ha assolto tale onere spetta poi all´amministrazione chiamata in causa fornire la prova che l´evento dannoso si è verificato per un caso fortuito.
L´art. 2051 CC è il referente normativo su cui si individua con sempre più frequenza la responsabilità dell´ente proprietario della strada nei confronti degli utenti che hanno subito danni causati dalle pessime condizioni del manto stradale.
Piuttosto evidente il circolo vizioso che si sta generando:
• da un lato gli effetti della carenza di fondi di cui gli enti proprietari delle strade sono in grado di disporre si manifestano anche con una minore manutenzione delle strade stesse oppure in interventi di modesta qualità;
• al tempo stesso il notevole contenzioso, sia giudiziale che stragiudiziale, generato dai sinistri come quello di cui alla presente sentenza determina nuovi costi per l´amministrazione stessa e, in ultima analisi, per la collettività.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - 22 APRILE 2013, N. 9712
Nel convenire dinanzi al tribunale di Savona il comune di Celle Ligure, A. A. ne invocò la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell´infortunio subito nell´agosto del 1999, allorquando, nel percorrere a piedi la via Trentum spingendo una carrozzina con dentro la figlia, era incespicata in profondi solchi presenti sul manto stradale e del tutto sprovvisti di segnalazione, riportando la frattura della base del quinto metatarso del piede destro, la contusione del piede sinistro ed un trauma discorsivo al ginocchio sinistro.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo nella specie impredicabile la fattispecie dell´insidia ex art. 2043 c.c., ed ascrivendo alla condotta imprudente dell´attrice la causa esclusiva del danno lamentato.
La corte di appello di Genova, investita del gravame proposto dalla A. A. che lamentava, tra l´altro, la mancata applicazione, nella fattispecie, dell´art. 2051 c.c., lo rigettò.
La sentenza è stata impugnata dall´appellante soccombente con ricorso per cassazione articolato in tre motivi (il terzo è erroneamente numerato come quarto) ed integrato da memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell´art. 2051 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto (ex art 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza d´appello depositata nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Ai sensi dell´art. 2051 c.c., posto che il comune, quale proprietario, deve provvedere alla vigilanza al controllo e alla manutenzione delle strade cittadine, costituisce violazione di tale obbligo non aver tempestivamente provveduto a segnalare situazioni di pericolo in grado di nuocere a terzi qualora le stesse fossero state portate a conoscenza dei suoi vigili urbani e dei suoi dipendenti incaricati per tali segnalazioni?
Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione e falsa applicazione dell´art. 2051 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).
La censura è corredata dal seguente quesito:
Il danneggiato, nel caso in cui invochi la responsabilità di una Pubblica Amministrazione per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha l´onere di dimostrare esclusivamente l´evento dannoso e il nesso causale fra la cosa in custodia e la sua verificazione, con la conseguenza che la mancata prova del caso fortuito da parte della P.A. determina la responsabilità di quest´ultima?
I motivi - da esaminarsi congiuntamente, attesane la intrinseca connessione logico/giuridica - sono meritevoli di accoglimento.
Essi illustrano, difatti (in particolare il secondo) un principio di diritto che appare largamente prevalente presso questa Corte regolatrice - quello, cioè, secondo il quale si verte, nella specie, in una ipotesi di responsabilità caratterizzata dal cd. "fortuito oggettivo" (ex aliis, Cass. 5031/1998; Cass. 15384/2006) - cui il collegio intende senz´altro dare continuità, onde l´onere probatorio che grava sul danneggiato si sostanzia, esaurendosi, nella dimostrazione dell´evento e del nesso di causalità tra la cosa e il danno, spettando alla P.A. la speculare prova del caso fortuito.
Prova che, nella specie, è mancata del tutto.
Il terzo motivo - che denuncia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all´applicazione dell´art. 2043 c.c., deve conseguentemente ritenersi assorbito alla luce dell´accoglimento delle censure che lo precedono.
Il giudice del rinvio, nell´applicare il principio di diritto poc´anzi indicato, provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
Per questi motivi
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Genova in diversa composizione.