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Notizie brevi 29/05/2013

Rinnovo della CQC: quando e come vanno legalizzate le foto

Quando si cambia un sistema, ovviamente, si creano strascichi problematici che pian piano vanno risolti. Così, siccome nel momento di rinnovo della CQC ai conducenti che hanno anche una patente italiana non viene più rilasciata un’autonoma card, ma viene apposta – per attestare l’avvenuta formazione – il codice unionale armonizzato «95», si era posto il problema se si dovessero legalizzare le fotografie che si esibiscono per lo stesso rinnovo o il rilascio di un duplicato della patente.
Una circolare del 15 maggio del ministero dei Trasporti chiarisce ogni dubbio:
- per le CQC formato card rilasciate soltanto ai titolari di patente estera, non serve la legalizzazione delle fotografie del conducente, visto che tale CQC non è un documento equipollenti alla carta d’identità e non serve a identificare il titolare, come invece fa la patente di guida a cui si riferisce.
- per le CQC che prevedono l’inserimento sulla patente di guida del codice unionale armonizzato «95» bisogna invece legalizzare le fotografie.

A tale legalizzazione provvederanno – spiega la circolare – gli uffici della motorizzazione (in quanto amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali) con una delle seguenti due possibilità:
1. esibizione delle foto da parte del soggetto interessato al rilascio della patente CQC e, in tal caso, l’ufficio effettua un riscontro con i dati anagrafici del richiedente che risultano da un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e verifica la corrispondenza tra le foto esibite e la persona che le ha consegnate.
2. presentazione delle foto da parte di un delegato del titolare della patente e, in tal caso, lo stesso intestatario della patente deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulla base del modello allegato alla circolare, con cui conferma che le fotografie allegate alla dichiarazione sono una fedele riproduzione della sua immagine. È necessario che delle due immagini - necessariamente identiche - una vanga unita alla dichiarazione, mentre l’altra sia spillata.
Tale dichiarazione va corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

 

da uominietrasporti.it

 

 

Mercoledì, 29 Maggio 2013
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