Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Impresa in liquidazione coatta amministrativa -
Impresa designata - Successore a titolo particolare - Intervento in appello - Posizione processuale - Identità con quella dell’impresa in l.c.a. - Appello incidentale - Necessità - Esclusione...
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Impresa in liquidazione coatta amministrativa -
Impresa designata - Successore a titolo particolare - Intervento in appello - Posizione processuale - Identità con quella dell’impresa in l.c.a. - Appello incidentale - Necessità - Esclusione.
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Ritardo nell’adempimento - Interessi e rivalutazione - Massimale di riferimento - Massimale di polizza - Esclusione - Massimale minimo ex art. 21, l. n. 990/1969 - Necessità.
In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l’impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore della responsabilità civile automobilistica, l’impresa designata ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (nella specie applicabile ratione temporis) risponde del danno da mala gestio solo nei limiti del massimale di legge rivalutato, a nulla rilevando che la polizza stipulata dall’impresa posta in liquidazione prevedesse un massimale maggiore: e ciò non solo nell’ipotesi in cui sia stata l’impresa designata a ritardare colpevolmente il pagamento dell’indennizzo, ma anche nel caso in cui il ritardo fosse ascrivibile all’assicuratore in bonis.