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Corte di Cassazione 26/07/2012

Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa – Rimorchio - Contenuto dell’assicurazione.
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore della motrice - Rimorchi - Assicurazione del rischio dinamico di rimorchio - Ammissibilità - Esclusione...

(Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2012, n. 13200)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III,  26 luglio 2012, n. 13200


Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa – Rimorchio - Contenuto dell’assicurazione.
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore della motrice - Rimorchi - Assicurazione del rischio dinamico di rimorchio - Ammissibilità - Esclusione.
Assicurazione obbligatoria - Contratto di assicurazione - Rischio - Interpretazione del contratto - Criteri - Riferimento alla sola misura del massimale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di rimorchio.

L’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di rimorchi sussiste solo per quanto riguarda il cd. rischio statico (e cioè il pericolo che il rimorchio causi danni a terzi quando fermo o manovrato a mano), poiché quando il rimorchio è agganciato a una motrice la responsabilità per i danni da questo eventualmente causati (cd. rischio dinamico) è coperta dall’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice.
Il proprietario di un rimorchio ha la facoltà, ma non l’obbligo, di stipulare un’assicurazione a copertura della propria responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del rimorchio (cd. rischio dinamico) mentre ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della responsabilità civile per i soli danni che il rimorchio può causale quando fermo o manovrato a mano (cosiddetto rischio statico). Ne consegue che all’assicurazione del primo tipo, non avendo natura obbligatoria, è inapplicabile la disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogata e sostituita dagli artt. 1220 ss. cod. ass.), e la vittima di un sinistro stradale causato da un rimorchio circolante non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo, ma solo nei confronti dell’assicuratore della motrice, che è tenuto “ex lege” per i danni causati dall’intero complesso circolante.
Nell'interpretazione del contatto di assicurazione della responsabilità civile, al fine di individuare quale sia il rischio che ne forma l’oggetto, a misura del massimale non costituisce di per sè un elemento decisivo per ritenere incluso un rischio non espressamente menzionato dalle parti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice del merito, sulla base del solo fatto che una polizza di assicurazione della r.c.a. di un rimorchio prevedesse un elevato massimale, aveva concluso che il contratto coprisse non solo la responsabilità per danni causati dal mezzo in sosta - cosiddetto rischio statico, ma anche quelli causati dal mezzo in movimento - cosiddetto rischio dinamico).
(Cass. Civ. sez. III, 26 luglio 2012, n. 13200) - [RIV-1302P170] - Art. 193 cs.

 

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Giovedì, 26 Luglio 2012
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