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Notizie brevi 04/06/2013

La Polizia locale può essere guidata da un «non» vigile

Foto Coraggio - Archivio Asaps

I dirigenti della polizia municipale non devono necessariamente essere vigili, essendo sufficiente che ne abbiano i requisiti; il corpo della polizia locale non si deve occupare di compiti gestionali sui quali è chiamato ad esercitare compiti di controllo; a guidare tali strutture non vi deve essere per forza un dirigente.
Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2607/2013. La sentenza ha un grande rilievo sia per i principi innovativi che la caratterizzano sia per l'ampiezza delle indicazioni dettate in tema di organizzazione della polizia locale.
La pronuncia in primo luogo fissa i margini di autonomia entro cui le singole amministrazioni locali possono regolamentare la polizia locale: «La disciplina contenuta nella legge 65/1986, vieta che, una volta eretto a corpo, la polizia municipale sia inserita all'interno di un più ampio settore nel quale assuma una posizione intermedia quale un'unità operativa complessa, ma non esclude che il corpo di polizia municipale possa acquisire funzioni ulteriori sempre nell'ambito di quelle di polizia amministrativa, la cui individuazione è rimessa alla legislazione regionale».

 

Questo principio non si applica nei piccoli Comuni in cui non viene istituito il corpo per il ridotto numero di vigili in servizio.
Le funzioni attribuite ai vigili non devono però determinare un conflitto con le attribuzioni tipiche della polizia amministrativa, per cui il corpo non deve essere chiamato a svolgere funzioni attive di amministrazione in materie per le quali è deve effettuare attività di prevenzione e repressione. In questa ipotesi, infatti, si determina «il pericolo che il ruolo di controllore e di controllato finiscano per sommarsi in un'unica figura».
La sentenza detta poi numerosi principi innovativi che si devono applicare al comandante.
In primo luogo essa ci dice che egli «è responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune. Di conseguenza, porre il comandante della polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune equivale a trasferire a quest'ultimo funzioni di governo che per legge competono al sindaco. Ma la nomina a comandante del corpo non deve essere necessariamente accompagnata dall'assegnazione di una qualifica dirigenziale».

 

È questo un principio che si applica anche nei Comuni in cui al vertice della struttura burocratica vi sono i dirigenti. Inoltre, «al vertice del corpo di polizia municipale è posto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del corpo e ne risponde direttamente al sindaco. Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al corpo di polizia municipale».
La sentenza aggiunge il seguente principio innovativo: «L'individuazione del comandante del corpo deve avvenire tra soggetti dotati di adeguata preparazione professionale attestata da frequenza del corso regionale citato al quale ha partecipato il dr. .. che del pari ha acquisito dal prefetto su richiesta dell'amministrazione comunale la qualità di agente di pubblica sicurezza. Inoltre, il comandante del corpo non può che rivestire anche la qualifica di vigile urbano, ma non appare necessario ai fini della sua nomina il previo possesso di tale qualifica».

 

da ilsole24ore.com

 

Martedì, 04 Giugno 2013
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