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Corte di Cassazione 04/06/2013

Opposizione alla sanzione: la multa può essere prodotta anche dopo il ricorso

(Cass. Civ., sez. VI-2, 13 maggio 2013, n. 11335)

Con ordinanza 13 maggio 2013, n. 11335 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio in tema di inammissibilità del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa: "La mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto, determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e pertanto non giustifica l’adozione in limine litis dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso di cui all’art. 23 comma 1 L. 689/81, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione."

Il fatto

Nel caso di specie, un automobilista si era visto rigettare il ricorso presentato contro la sanzione amministrativa in materia di violazioni al Codice della Strada, non avendo depositato il provvedimento impugnato. Il giudice di Pace aveva infatti ritenuto, che l’omesso deposito, contestualmente alla presentazione del ricorso, del provvedimento impugnato fosse ostativo alla verifica sulla tempestività del ricorso stesso, non mettendo il Giudice in condizione di conoscere la data di notifica della sanzione amministrativa e quindi il rispetto dei termini previsti a pena di decadenza per presentare l’opposizione.

La Corte di Cassazione ha rilevato tuttavia che la verifica sulla tempestività del ricorso potesse essere compiuta in corso di giudizio, una volta che il provvedimento opposto fosse stato prodotto.

La sentenza commentata fa luce sul regime delle conseguenze derivanti dalla mancata produzione del provvedimento opposto nel regime normativo precedente l’entrata in vigore dell’art. 6 D.lgs. n. 150/2011, dando una lettura che porta alle medesime conseguenze rispetto al nuovo impianto normativo, anche se i principi sono diversi.

La vecchia normativa

Nella vigenza dell’art. 22 L. 689/81 era previsto l’obbligo per il ricorrente di allegare al ricorso la copia dell’ordinanza o del provvedimento sanzionatorio.

Tale prescrizione era finalizzata a consentire al giudice una verifica della tempestività del deposito del ricorso prima ancora di fissare con decreto la data della prima udienza, ed era espressione del principio in virtù del quale l’onere della prova della tempestività nella proposizione del ricorso è a carico del ricorrente (Cass. Civ. sez. I, sentenza 13 marzo 1996, n. 2084).

Tuttavia, nonostante la legge prevedesse espressamente tale onere di allegazione del provvedimento a carico del ricorrente, non vi era altrettanta chiarezza sulle conseguenze derivanti per il caso di mancata produzione del predetto documento nella fase introduttiva.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (Cass. Civ. 28 gennaio 2002, n. 1006) aveva escluso che il mancato deposito comportasse la inammissibilità del ricorso in limine litis, ben potendo l’onere della prova della tempestività essere fornito in corso di causa, mediante la produzione successiva del provvedimento.

A questo orientamento si allinea l’ordinanza in commento.

La nuova normativa

L’art. 6 D.lgs. n. 150/2011 non prevede più espressamente l’allegazione del provvedimento impugnato al momento del deposito del ricorso.

A tale modifica si aggiunge il fatto che nel nuovo modello normativo il Giudice non si pronuncia più sull’inammissibilità del ricorso in limine litis, ma deve comunque emettere il decreto di fissazione dell’udienza. Solo nel contraddittorio delle parti, nel corso della prima udienza, verrà rilevata o eccepita la mancanza di tempestività del ricorso.

Addirittura il nuovo quadro normativo induce a ritenere che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova della tempestività del ricorso, ponendolo questa volta a carico della Pubblica Amministrazione. Mentre infatti nel sistema precedente l’onere del ricorrente veniva appunto desunto dall’esplicita prescrizione a carico dello stesso del deposito dell’atto impugnato contestualmente al ricorso, il nuovo art. 6 prescrive l’esatto opposto, ovvero che il giudice, fissata l’udienza, inviti l’amministrazione resistente al deposito in cancelleria di copia del rapporto, degli atti di accertamento e di prova dell’avvenuta contestazione o notifica della violazione.

La formulazione della nuova norma appare oltre tutto più razionale e conforme al principio che ripartisce l’onere della prova di un fatto in virtù della vicinanza della prova stessa alla parte onerata. Infatti spesso, la sanzione, inviata in busta chiusa, reca nel foglio di contestazione una data diversa dal timbro postale che a sua volta non sempre permette di accertare la data in cui è avvenuta effettivamente la notifica. L’amministrazione invece è in possesso della ricevuta di ritorno con data apposta certificante il giorno in cui la notifica stessa è avvenuta, e quindi proprio l’amministrazione e non il ricorrente appare il soggetto effettivamente in grado di fornire la prova della data di notifica da cui consequenzialmente ricavare la prova circa la tempestività dell’opposizione.

(Nota di Sara Occhipinti)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE - 2
Ordinanza 21 gennaio-13 maggio 2013, n. 11335
(Presidente Settimj – Relatore Giusti)


Fatto e diritto

 

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del codice della strada emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di verbale redatto dalla Polizia municipale di Roma, il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa, in limine litis, in data 12 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S..Z. , in quanto depositato tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Giudice di pace, utilizzando un modulo prestampato, ha rilevato che il ricorso era stato depositato il 10 maggio 2011, mentre la sanzione opposta era stata notificata il giorno.

Per la cassazione dell'ordinanza del Giudice di pace la Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2011 all'Avvocatura generale dello Stato e l'11 ottobre 2011 al Comune di Roma, sulla base di due motivi.

La Prefettura ha resistito con controricorso, mentre il Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è fondato.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, in limine litis, dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all'art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, n. 15320).

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto”.

Considerato che, quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, si rileva che esse sono infondate;

che, infatti, contrariamente a quanto prospettato in fatto dalla Prefettura controricorrente, il ricorso è stato notificato anche al Comune di Roma in data 11 ottobre 2011;

che, d'altra parte, correttamente il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma, perché l'opposizione è stata promossa contro l'ordinanza-ingiunzione emessa da questa autorità amministrativa;

che a tale riguardo va ricordato che, in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, cui rinvia l'art. 205 del codice della strada, è l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto (Cass., Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 1502);

che, infine, il ricorso contiene la specifica indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda, richiamando puntualmente la documentazione relativa al ritiro dell'ordinanza-ingiunzione a seguito di invio della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ.;

che, sul merito del ricorso per cassazione, il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;

che la causa va quindi rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

 

da Altalex

 



Martedì, 04 Giugno 2013
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