Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento su misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Possibilità di contestazione delle spese del procedimento - Esclusione.
Il pagamento della sanzione amministrativa, irrogata per violazioni a norme del codice della strada, in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 cod. strad., preclude al contravventore di sollevare successivamente in sede giurisdizionale qualsiasi contestazione circa la spettanza e la misura delle spese del procedimento sanzionatorio, nemmeno nel caso in cui abbia dichiarato di pagare con riserva di ripeterle.