Patente sospesa a chi investe il pedone anche senza la contestazione amministrativa dell'eccesso di velocità
Sufficiente la condanna in sede penale per lesioni personali omnicomprensiva dell'intero fatto trasgressivo
L'automobilista che investe e ferisce il pedone rischia la sospensione della patente, in caso di condanna penale per lesioni personali, anche in assenza della contestazione amministrativa dell'eccesso di velocità.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24166 del 4 giugno 2013.
Dunque, la quarta sezione penale ha confermato il verdetto di colpevolezza pronunciato dal Tribunale di Milano a carico di un automobilista che aveva investito un pedone sulle strisce.
Fra le altre cose l'uomo aveva contestato la sospensione della patente nono stanza fosse mancata completamente la contestazione in sede amministrativa dell'eccesso di velocità.
Sul punto i Supremi giudici hanno invece affermato che radicalmente priva di fondamento deve valutarsi la pretesa che il giudice penale, chiamato a conoscere anche delle trasgressioni amministrative al codice della strada commesse con l'azione incriminata, debba astenersi dall'esercitare la predetta funzione sol perché non risulti elevata contestazione amministrativa, ampiamente superata, come par ovvio, da quella penale, omnicomprensiva dell'intero fatto trasgressivo.
Sul fronte del danno la Cassazione ha invece ribadito che il cd. danno morale o prezzo del dolore deve farsi rientrare, unitamente al danno biologico e ad altri pregiudizi tipicamente individuabili sulla base dei precetti normativi, anche di rango costituzionale, all'interno dell'omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale.
di Debora Alberici
da cassazione.net