Giudice di pace: competenza per valore
Si prende in considerazione il valore della causa e non il contenuto della decisione per stabilire il corretto mezzo di impugnazione della sentenza del giudice di pace
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE-3 - 8 MAGGIO 2013, N. 10921
La sentenza impugnata, (Trib. Roma 9/5/11) ha ritenuto inammissibile l´appello avverso la sentenza di primo grado, emessa dal giudice di Pace trattandosi di pronuncia secondo equità, avendo la ricorrente accettato, sul quantum, le conclusioni del CTU che aveva fissato in euro 769,52 il danno materiale all´auto, oltre tre giorni di fermo tecnico per euro 300,00, né ricorrendo alcune delle ipotesi che rendono impugnabili le sentenze del giudice di pace emesse secondo equità.
2 - La A. A. ricorre per cassazione deducendo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo agli art. 14, 7, 113 e 339 c.p.c. per avere il giudice di appello erroneamente quantificato sul punto del valore la domanda attrice, ai fini dello svolgimento del processo secondo equità.
Resiste Impresa assicuratrice XXX con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
3 - Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le motivazioni sopra riportate dimostrano che l´odierna ricorrente, tenuto conto del suo comportamento processuale, ha contenuto la propria domanda nei limiti della competenza relativi al giudizio di equità del Giudice di Pace.
Si deve pertanto ribadire che per la qualificazione della sentenza di primo grado, al fine di individuare il corretto mezzo di impugnazione il riferimento alla somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, aggiunto all´indicazione di un determinato importo, non può essere considerata una clausola meramente di stile,; tuttavia, tale principio non può ritenersi astrattamente applicabile in modo indiscriminato, a prescindere dall´esame della fattispecie e dall´interpretazione della domanda concretamente proposta, anche alla luce del comportamento della parte (Cass. civ. III Sez., n. 24153/2010; v. anche Cass. n. 7255/2011; 16338/2011)."
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, sollecitando la rimessione della questione alle SS. UU., perché all´orientamento sopra richiamato risulterebbe contrapposto quello emergente da Cass. n. 9138/2007, secondo cui "nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con l´espressa indicazione della quantificazione del danno, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite dell´art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è impugnabile con l´appello, non rilevando in contrario che a margine dell´atto di citazione l´attore abbia indicato che l´atto era inferiore a L. 2.000.000 e successivamente iscritto la causa a ruolo senza versare alcun contributo, trattandosi di elementi richiesti solo a fini fiscali".
In ordine a detta istanza il Presidente aggiunto ha ritenuto opportuno che su di essa, considerato che sul ricorso in oggetto è stata disposta e acquisita relazione articolata ex art. 380 bis c.p.c. in data 22/11/2012 e che è già fissata adunanza in C.d.C. al 6/02/2013 presso questa Sezione Sesta -3, si pronunci questo già investito Collegio.
Ritenuto che
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio rileva:
a. nel caso in esame, parte attrice aveva originariamente ed espressamente quantificato la domanda nell´ambito della competenza del giudice adito, da intendersi quella del Giudice di Pace in relazione agli incidenti stradali (p. 4 e 5 ricorso per cassazione, con conseguente esperibilità del rimedio dell´appello avverso la relativa sentenza;
b. che, pertanto, la fattispecie - diversamente da quanto emerge dalla relazione e senza involgere problemi di contrasti giurisprudenziali - risulta, invece, meglio riportabile al principio secondo cui "per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all´art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall´attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l´attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell´art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell´art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall´art. 339 c.p.c." (Cass. 9432/2012; 17456/2006), dovendosi, in particolare, far riferimento al petitum originario, dato che "la determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell´atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche" (Cass. 5573/2010, in motivazione; Cass. n. 20118/2006).
Il ricorso deve perciò essere accolto, con rinvio della causa al medesimo tribunale, in persona di diverso magistrato per l´esame dell´impugnazione visti gli artt. 380 - bis e 385 cod. proc. civ.
Per questi motivi
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al medesimo tribunale, in persone di diverso magistrato.
da Corte di Cassazione