Guida in stato di ebbrezza: irrilevanza dell´elevata componente alcolica dei farmaci assunti dall´imputato
Il conducente deve sempre accertarsi che le proprie condizioni di guida non siano pregiudicate dai farmaci assunti: è quindi irrilevante, ai fini dell´esclusione della responsabilità per guida in stato di ebbrezza, la circostanza che l´imputato facesse uso di un farmaco a elevata componente alcolica.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 6 MAGGIO 2013, N. 19386
A. A. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 17/5/2012 con la quale la Corte d´Appello di Lecce aveva confermato la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all´art. 186 comma 2 del Codice della Strada, commesso il 10/4/2008, per aver circolato alla guida, in stato di ebbrezza alcolica, e lo aveva condannato alla pena di giorni trenta di arresto e euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di nove mesi.
I giudici di merito avevano ritenuto irrilevante ai fini dell´esclusione della responsabilità l´allegazione da parte dell´imputato dell´avvenuta assunzione di un farmaco a elevata componente alcolica prescrittogli dal proprio medico di fiducia. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l´imputato. Deduce, con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la Corte territoriale era incorsa in una grave violazione del principio di formazione della prova nel processo penale, atteso che, nell´affermare l´illiceità della condotta dell´imputata, aveva fatto ricorso a conoscenze personali di carattere scientifico completamente avulse dal sistema processuale, laddove avrebbe dovuto necessariamente adoperare lo specifico mezzo di prova della perizia ex art. 220 c.p.p.
Deduce, altresì, erronea applicazione della legge penale in ragione dell´incidenza causale del farmaco e della natura scriminante dello stesso, osservando che a mezzo di alcooltest era stato accertata una presenza alcolica nel sangue pari a g/I 82 alla prima prova e g/I 87 alla seconda, talché lo sfasamento dell´accertamento rispetto ai valori normali era da ricondurre all´assunzione del farmaco "aricodil", regolarmente prescritto dal medico di famiglia e contenente una quantità oggettivamente elevata di eccipienti alcoolici. Rileva che tale circostanza aveva natura scriminante, giacché l´assuntore del farmaco non era a conoscenza dell´eccipiente alcolico in esso contenuto. Osserva, inoltre, che, al più, il livello alcolico effettivo doveva essere ricondotto entro la soglia di 0,80 %, entro la quale il reato era stato depenalizzato.
Rileva, ancora, con l´ultimo motivo, l´erronea applicazione della legge penale ai sensi della lett. b) ed e) dell´art. 606 c.p.p., giacché il ricorrente aveva già subito per opera del Prefetto una sospensione della patente di guida per due mesi e di ciò non era stato tenuto conto.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato.
È da evidenziare, quanto al primo motivo, che non assume alcuna influenza nell´iter argomentativo posto a sostegno della decisione, fondata sulla constatazione della rilevazione dell´alcoltest e della mancanza di prova della dedotta assunzione del farmaco, il passaggio motivazionale nel quale il giudice si diffonde in argomentazioni attinenti agli effetti dell´assunzione delle sostanze alcoliche, restando detto passaggio un mero inciso. Pertanto anche la censura concernente tale punto della motivazione, attenendo a un profilo privo di decisività, è infondata.
È da rilevare, altresì, l´infondatezza del secondo motivo d´impugnazione. In primo luogo, infatti, correttamente il giudice ha ritenuto non rilevante la circostanza attinente alla prescrizione del farmaco a componente alcolica, in difetto di prova dell´acquisto, della disponibilità in capo all´imputato e della assunzione (circostanze che non risultano essere state allegate alla Polizia Giudiziaria in sede di accertamento) del farmaco immediatamente prima del controllo, spettando il relativo onere probatorio all´imputato (così Cass. sez. 4, n. 45070 del 30/3/2004: "in tema di guida in stato di ebbrezza, l´esito positivo dell´alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell´imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi ed errori di strumentazione o di metodo nell´esecuzione dell´aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all´assunzione di farmaci idonei ad influenzare l´esito del test, quando tale affermazione dia sfornita di riscontri probatori").
Va rimarcato, altresì, che neppure in astratto la circostanza dell´assunzione del farmaco può assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell´assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida.
Quanto all´ultimo motivo, se ne evidenzia l´infondatezza, stante l´autonomia esistente tra i provvedimenti di sospensione della patente di guida disposti dall´autorità amministrativa e quelli disposti dal giudice penale (si veda ex plurimis Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47955 del 27/10/2004 Rv. 230349 "In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, né fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto".
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va interamente rigettato con onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
da Corte di Cassazione