Risarcimento danni - Litisconsorti necessari – Art. 91; comma 2, c.s. - Responsabilità solidale del locatore con il conducente del veicolo concesso in leasing – Retroattività - Esclusione - Conseguenze in tema di sinistri stradali verificatisi anteriormente.
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, la norma dell’art. 91, comma 2, del vigente codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285)- la quale ha introdotto il principio della responsabilità del locatario del veicolo concesso in locazione finanziaria (“leasing”) in solido con quella del conducente, prevista dall’art 2054; terzo comma, cc. - ha natura non retroattiva, per cui non si applica ai sinistri stradali verificatisi prima della sua entrata in vigore, per i quali rimane la responsabilità solidale del proprietario o degli altri soggetti di cui al citato art. 2054, terzo comma.