Giovedì 18 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 11/06/2013

Guida in stato di ebbrezza: procedure di accertamento - tempistica

(Cass. Pen., sez. IV, 22 maggio, 2013, n. 21991)

Occorrono validi motivi per contestare i tempi di accertamento dello stato di ebbrezza, sia per quanto concerne i minuti trascorsi tra il fermo del conducente e il primo accertamento, sia per quanto riguarda la distanza tra il primo e il secondo test.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 22 MAGGIO 2013, N. 21991

 

A. A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d´Appello di Torino, del 25 novembre 2011, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novi Ligure, del 23 settembre 2010, che, nelle forme del rito abbreviato, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all´art. 186 co. 2 lett. e) del codice della strada e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un mese, dieci giorni di arresto, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, e 800,00 euro di ammenda; con sospensione della patente di guida per la durata di un anno e confisca dell´auto.

Premesso che la corte territoriale avrebbe, in parte motiva, erroneamente sostenuto che la riduzione di pena goduta dall´imputato sarebbe scaturita dall´applicazione dell´art. 444 cod. proc. pen., laddove lo stesso era stato giudicato secondo il rito abbreviato; premesso, altresì, che nel motivare la decisione impugnata la stessa corte sarebbe partita da un presupposto errato, frutto di una non corretta interpretazione dei contenuti dei motivi d´appello e che tali errori avrebbero inficiato l´iter argomentativo della sentenza, deduce il ricorrente i vizi di motivazione della sentenza stessa e di violazione di legge.

Sotto il profilo motivazionale, il ricorrente sostiene che il giudice del gravame non avrebbe correttamente colto il senso dei motivi d´appello, con i quali l´imputato non aveva sostenuto che vi fosse stata una frattura di continuità tra la guida dell´auto e alcoltest, ma aveva rilevato l´impossibilità di accertamento del tasso alcolico dell´imputato, in quanto, tra il momento effettivo della guida e quello della sottoposizione al test, era trascorso un lasso di tempo tale da rendere impossibile il raggiungimento della certezza sul dato quantitativo della concentrazione alveolare. Tale fuorviante impostazione dei motivi d´appello si sarebbe sostanziata nel mancato esame degli stessi. Viziata sarebbe anche la motivazione, laddove la corte territoriale ha sostenuto, senza specificarne le ragioni, che il lasso di tempo (circa mezz´ora) trascorso tra il momento della guida e quello della rilevazione del tasso alcolico non poteva ritenersi rilevante al punto da porre in discussione i risultati dell´accertamento, nonché contraddittoria, laddove la stessa corte ha sostenuto che sarebbe corretta una prova che fosse stata eseguita dopo un qualche sia pur breve lasso di tempo.

Sotto il profilo della violazione di legge, si sostiene nel ricorso che la stessa corte non avrebbe osservato, o avrebbe erroneamente applicato, i principi generali di tempestività, ragionevolezza, immediatezza che devono ispirare l´azione della Pubblica Amministrazione, laddove non ha considerato che, nell´esecuzione dell´alcoltest, non sarebbe stato rispettato il lasso di tempo di cinque minuti tra le due prove, previsto dalla legge.

Ripropone, poi, il ricorrente il tema del tempo trascorso tra il momento della guida e quello del rilievo alcolico, e denuncia il vizio motivazionale, laddove il giudice del gravame, nell´esaminare le problematiche connesse con la c.d. "curva di Widmark", ha sostenuto che il tasso alcolico rilevato avrebbe potuto collocarsi nella fase tanto ascendente che discendente di detta curva, mentre essa era certamente ascendente poiché la prima prova aveva registrato il valore di 1,81 e la seconda quello di 1,88.

Denuncia, infine, la violazione di legge, laddove le corte territoriale avrebbe disposto la confisca dell´auto con la quale è stato commesso il reato, benché l´adozione di tale provvedimento oggi la legge demandi all´autorità amministrativa.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato, ai limiti dell´inammissibilità.

Nessun rilievo presenta la circostanza, segnalata dal ricorrente, che il giudice del gravame, nel richiamare i contenuti dispositivi della sentenza di primo grado, ha riferito all´art. 444 cod. proc. pen. la riduzione di pena applicata all´imputato per il rito prescelto. La citazione è evidente frutto di errore, posto che, poco prima, la sentenza impugnata aveva fatto espresso riferimento al giudizio abbreviato scelto dall´imputato, in esito al quale è stata emessa la sentenza di primo grado.

Generico, poi, oltre che poco comprensibile, si presenta il riferimento a presunti errori commessi dalla corte territoriale nell´interpretazione dei motivi d´appello, in relazione ai quali il ricorrente non chiarisce che cosa, a suo giudizio, era stato dedotto in detti motivi di diverso rispetto ai temi della tempistica dei rilievi etilometrici eseguiti dal personale di PG e della c.d. "curva di Widmark"; temi puntualmente esaminati dal giudice del gravame.

Non chiarisce, inoltre, il ricorrente in che termini i presunti errori segnalati avrebbero inficiato l´iter argomentativo della sentenza impugnata.

Certo è che detto giudice, nell´affrontare il tema concernente il lasso di tempo - indicato in circa mezz´ora (precisamente in 23 e 29 minuti rispetto alle due prove) - trascorso tra il momento in cui l´imputato si trovava alla guida dell´auto e quello di esecuzione dell´alcoltest, ha con coerenza logica sostenuto, da un lato, che un certo distacco temporale tra le due fasi è inevitabile, dall´altro, che il tempo nel caso di specie trascorso non aveva in alcun modo condizionato il rilevamento alcolemico.

Il tasso rilevato (1,81 e 1,88 g/l nelle due prove), del resto, è perfettamente coincidente con i dati sintomatici registrati dagli agenti di PG, che avevano segnalato come, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il A. A., al momento del controllo, emanasse "alito fortemente vinoso" e fosse "malfermo sulle gambe".

Peraltro, nel contestare il giudizio di irrilevanza, espresso dalla corte territoriale, del tempo trascorso tra le predette fasi, il ricorrente, non indica le ragioni per le quali tale lasso di tempo avrebbe dovuto avere incidenza sull´accertamento etilometrico, né in che termini ciò sarebbe avvenuto. Mentre il riferimento, nella sentenza impugnata, alla necessità che detto accertamento debba avvenire entro un breve arco temporale, non presenta incoerenza alcuna rispetto a quanto poco prima nella stessa sostenuto circa l´inevitabilità del trascorrere di un certo distacco di tempo tra il momento del controllo e quello dell´esecuzione dell´alcoltest (nel caso specie indicato, rispetto al primo dei due test, in 23 minuti).

Quanto ai rilievi concernenti il tempo trascorso tra le due prove (sei minuti invece dei cinque indicati nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), ne rileva la Corte la manifesta infondatezza, oltre che la genericità, atteso che nel ricorso non si chiarisce quale determinante rilievo la differenza di un minuto possa avere avuto sui risultati dall´accertamento, specie ove si consideri che la prima prova aveva fornito un risultato già eloquente (1,81 g/l).

Inesistente è anche il vizio motivazionale dedotto con riguardo alle problematiche concernenti la c.d. "curva di Widmark".

In realtà, la corte territoriale, a tale proposito, non ha sostenuto che la curva in questione fosse, nel caso dell´A. A., in fase discendente o ascendente, ma solo che, ove anche fosse stata in fase ascendente (cioè entro l´intervallo di circa un´ora dall´assunzione della bevanda alcolica), l´imputato, per contrastare i dati obiettivi dell´alcoltest - unici elementi probatori posti all´attenzione dei giudici del merito - avrebbe dovuto dar conto di tale ipotesi, quantomeno indicando quanto tempo prima del fermo dell´auto egli aveva assunto detta bevanda.

Argomentazione del tutto condivisibile, che non giustifica alcuno dei rilievi svolti dal ricorrente.

Neanche con riguardo alla decisione di confisca dell´auto, le censure proposte si presentano fondate.

L´art. 186 del c.d.s., come novellato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, allorché il tasso alcolico registrato sia superiore, come nel caso di specie, a 1,50 g/I, - ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena - la confisca del veicolo con il quale è stata commessa l´infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale, pur dopo le modifiche apportate alla predetta norma dalla legge n. 120 del 2010. Invero, l´attribuzione alla confisca della natura di sanzione amministrativa accessoria, non ne ha eliminato il carattere della obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l´obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato (Cass. nn. 41080/10, 12313/12). Ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene per l´applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull´obbligo del giudice di applicarla, nei casi previsti dalla legge, raccordandosi con l´autorità amministrativa incaricata dell´esecuzione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

Per questi motivi

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

 

da Corte di Cassazione

 

 


 

Martedì, 11 Giugno 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK