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Corte di Cassazione 21/05/2013

Incidente stradale: lesioni colpose - giudice competente

(Cass. Pen., sez. I, 21 maggio 2013, n. 21682)
Foto Blaco - Archivio Asaps

Per il reato di lesioni colpose provocate in seguito a violazione delle norme sulla circolazione stradale è competente il giudice di pace, e solo in casi particolari individuati dal legislatore la competenza è attribuita al tribunale.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 21 MAGGIO 2013, N. 21682

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 15 ottobre 2008 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere del processo a carico di A. A., imputato del delitto di cui all´art. 590, comma secondo, c.p., commesso in danno di B. B., sul rilievo che le lesioni gravissime erano conseguenti alla inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.

2. Il giudice di pace di Carinola, investito del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero sollevava conflitto di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Il Tribunale osservava che rientrano nella competenza del giudice di pace, ai sensi dell´art. 4 del d. lgs. n. 274 del 2000, tutte le ipotesi di lesioni colpose gravi non riconducibili a colpa professionale medica o a infortuni sul lavoro e che non è applicabile, nel caso di specie, neppure il disposto di cui all´art. 4 del citato decreto legislativo.

Osserva in diritto.

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall´art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del giudice di pace di Carinola.

3. In conformità al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 29.11.2006, Ronca; Cass. sez. 1 n. 29941 del 2008, rv. 241120) deve essere affermata la competenza del giudice di pace che, a norma del d.lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), è competente del delitto di lesioni colpose di cui all´art. 590 c.p. in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l´eccezione delle fattispecie specificamente indicate e non attinenti alla circolazione stradale (malattia di durata superiore a 20 giorni, se derivata da colpa professionale, da violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all´igiene sul lavoro, o aventi comunque carattere professionale). Tale disciplina della competenza non è stata in alcun modo influenzata né modificata dall´inasprimento delle sanzioni introdotto dalla L. n. 102 del 2006 che non ha inciso sui criteri di determinazione della competenza (perseguibilità a querela, natura della colpa o della malattia).

Uno spostamento della competenza non è neppure desumibile dalle innovazioni introdotte con la stessa legge al fine di accelerare la procedura dell´art. 552 c.p.p. poiché tale novella si riferisce esclusivamente, data la sua collocazione sistematica, alle ipotesi di lesioni colpose di competenza del tribunale monocratico.

Una conclusione del genere è ulteriormente avvalorata dall´art. 3 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha trasferito alla competenza del Tribunale alcune ipotesi di lesioni colpose procurate in stato di ebbrezza da alcolici o stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S., evidentemente presupponendo la persistenza della competenza del giudice di pace per le residue fattispecie dovute ad altre violazioni della normativa sulla circolazione stradale (Sez. 1, n. 29941 del 3 luglio 2008).

Deve essere, quindi, dichiarata la competenza del giudice di pace di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, cui gli atti devono essere trasmessi per l´ulteriore corso.

 

Per questi motivi

 

Dichiara la competenza del giudice di pace di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, cui gli atti devono essere trasmessi per l´ulteriore corso.
 

 

da Corte di Cassazione
 

Martedì, 21 Maggio 2013
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