Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Sanzioni amministrative in tema di violazioni del codice della strada.
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205 cod. strada e 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada. Ne consegue che, qualora venga irrogata la sanzione di cui all’art. 23, comma .3 quater, cod. strada - concernente il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di cartelli pubblicitari abusivi installati su suolo demaniale - essa deve ritenersi accessoria rispetto alla sanzione di cui al comma 11 del medesimo art. 23; pertanto, il relativo giudizio di opposizione è di competenza del giudice di pace, a nulla rilevando che, trattandosi di una pluralità di singoli illeciti ricompresi in un’unica ordinanza-ingiunzione, ne risulti superato il limite di valore della competenza di detto giudice.