Pluralità di violazioni amministrative – Violazioni compiute con una sola azione od omissione – Violazione di diverse disposizioni comportanti la decurtazione dei punti dalla patente – Conseguenze – Principio dell’aumento fino al triplo della sanzione per l’infrazione più grave, di cui all’art. 198, comma primo, c.s. – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Criterio del cumulo dei punti di cui all’art. 126 bis c.s. – Applicabilità – Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del codice della strada, a ciascuna delle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall’art. 198, comma primo, di detto codice – che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l’infrazione più grave, aumentata del triplo -, trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria, e trova, invece, applicazione il diverso criterio, di cui all’art. 126 bis, comma 1 bis, del medesimo codice, del cumulo dei punti nella misura prevista per le singole violazioni, fermo restando il limite massimo dei quindici punti.