Le
macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione
di dette attività.
Le
macchine agricole si distinguono in:
-
SEMOVENTI:
-
Trattrici
agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola
-
Macchine
agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente
a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non
può superare 0,7 t compreso il conducente;
-
TRAINATE
Inoltre
esistono anche macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall’accertamento dei requisiti, ovvero sono quelle le cui caratteristiche
costruttive, mirate all’operatività della macchina stessa,
non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione.
Tra
tali macchine annoveriamo:
-
gli
aratri;
-
le
seminatrici;
-
gli
erpici;
-
Rimorchi
agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
Ai
fini della circolazione su strada:
-
le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di
40 km/h;
-
le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purchè muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole
operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15
km/h.
-
le macchine
agricole di cui trattrici agricole, le macchine agricole operatrici
a due o più assi e le macchine agricole operatrici, possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre,
compreso quello del conducente;
-
i rimorchi
agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti,
purchè muniti di idonea attrezzatura non permanente.
LE
ATTREZZATURE DELLE MACCHINE AGRICOLE
Le
attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate
per l’effettuazione delle attività agricole e ai fini della circolazione
stradale si distinguono in:
Le
trattrici agricole possono essere allestite con piano
di carico amovibile nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-
quando
la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale
a 1,35 m:
-
le dimensioni
del piano di carico non possono superare, in lunghezza 3,4 volte la
carreggiata minima e in larghezza metri 1,60 ;
-
quando
la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35
m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4
volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione;
la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima
ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva
di attrezzi.
NOTA:
Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno
o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata,
non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli
nell’ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.
TRASPORTO
DI PERSONE CON MACCHINE AGRICOLE
Il
trasporto di persone con le macchine agricole ovvero il trasporto
per motivi di lavoro dell’accompagnatore di animali o di prodotti agricoli
o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori
agricoli, può essere consentito nel limite massimo
di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché
sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il
trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti
e con le modalità fissate nell’articolo 209 del Regolamento del
Codice della Strada; infatti l’equipaggiamento e l’attrezzatura delle
macchine agricole semoventi e dei rimorchi per il trasporto di persone,
riveste una peculiare particolarità:
-
i sedili
per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi,
devono rispondere alle prescrizioni di cui all’allegato 7 del Decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981 nr. 212; dette prescrizioni
si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto
possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
-
i rimorchi
agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di
tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di
frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico;
devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni.
-
i sedili
disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone,
devono essere fissati solidalmente, sia dalla parte anteriore che
da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori
a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura
portante del veicolo.
-
sono
vietati l’attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità
di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere
muniti di spalliera dell’altezza di almeno 300 mm e di braccioli,
alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.
-
la larghezza
del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500
mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli
schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.
-
il rimorchio,
durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine
e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno
di 900 mm, e munito di scala amovibile.
-
la somma
della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente
la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli
o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare
la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso
in sede di omologazione.
Prescrizioni
e adempimenti:
-
Per
effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l’accertamento
dell’idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto
di persone.
-
L’ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l’idoneità
della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle
persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e
l’attrezzatura prescritta.
-
Il trasporto
dei rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove
ha sede l’azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro,
e viceversa.
-
Sulla
carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate
le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può
essere agganciato.
CARATTERISTICHE
DELLE MACCHINE AGRICOLE
Le
principali caratteristiche delle macchine agricole facenti capo al Codice
della Strada sono relative a:
-
dispositivi
per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
-
dispositivi
per la frenatura;
-
dispositivo
di sterzo;
-
dispositivo
silenziatore del rumore emesso dal motore;
-
dispositivo
per la segnalazione acustica;
-
dispositivo
retrovisore;
-
ruote
o cingoli idonei per la marcia su strada;
-
dispositivi
amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
-
dispositivi
di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
-
superfici
trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
Le
macchine agricole operatrici ad un asse devono essere munite
di:
-
dispositivo
per la frenatura;
-
dispositivo
di sterzo;
-
dispositivo
silenziatore del rumore emesso dal motore;
-
ruote
o cingoli idonei per la marcia su strada;
-
dispositivi
amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
-
dispositivi,
anche se amovibili, per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
NOTA:
nei limiti di massa di 0,3 t le macchine agricole operatrici ad un asse
possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura.
Le
macchine agricole trainate devono essere munite di:
-
dispositivi
per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
-
dispositivi
per la frenatura;
-
ruote
o cingoli idonei per la marcia su strada;
-
dispositivi
amovibili per la protezione dalle parti pericolose:
-
dispositivi
di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
NOTA:
Le macchine agricole trainate (solo macchine agricole operatrici) se
di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta
alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive
di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura.
Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito
che i dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione siano
amovibili.
DISPOSITIVI
DI SEGNALAZIONE VISIVA, DI ILLUMINAZIONE E DI FRENATURA
-
Le attrezzature
agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino
i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine
agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate
con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati
su supporto amovibile;
-
Se la
macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo di
frenatura deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina
agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata,
della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente
e discendente non inferiore al 12%;
-
Un rimorchio
agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è
considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando
le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non
superano 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza;
detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati,
con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa
rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate
prive di freni;
-
Ogni
rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e
fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura
di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può
essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice
e deve agire sulle ruote di almeno un asse e lo sforzo muscolare esercitato
sul comando non deve superare 30 daN.
-
Ogni
rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino
a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di
servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo,
se di tipo meccanico, deve essere comandato dall’inerzia del rimorchio
e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul
solo asse anteriore;
-
Ogni
rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t
deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio
che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del
conducente o dall’energia cinetica del rimorchio; l’azione del dispositivo
deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote,
-
Ogni
rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura
di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita
che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno
pari al 16% e detto dispositivo può essere comandato da persona
a terra di cui lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.
DISPOSIZIONI
NORMATIVE
Una
serie di particolari disposizioni e di prescrizioni riportate nel Regolamento
di esecuzione del Codice della Strada sono riferite alla costruzione
e all’equipaggiamento delle macchine agricole, dove riassumendo per
titoli abbiamo:
-
-Blocco
dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole
-
-Campo
di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole
-
-Dispositivo
di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole
-
-Sedile
per il conducente delle trattrici agricole
-
-Massa
rimorchiabile delle macchine agricole semoventi
-
-Efficienza
della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole
-
-Dispositivi
di sterzo delle macchine agricole
-
-Livelli
sonori delle macchine agricole semoventi
-
-Dispositivi
di segnalazione acustica delle macchine agricole
PRESCRIZIONI:
le macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate
che eccedono la sagoma del veicolo devono essere segnalate con appositi
pannelli installati e approvati secondo le modalità stabilite
con apposito Decreto Ministeriale (art. 3 comma 1°D.M. 391/92);
inoltre devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi
supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato.
NOTA:
il principale riferimento sanzionatorio inerente ai requisiti di idoneità
delle macchine agricole in circolazione ed ai loro dispositivi è
l’articolo 112 del Codice della Strada; infatti il comma 1°recita:
" le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti
(di idoneità) non devono presentare difformità rispetto
alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, né
alterazione o danneggiamenti dei dispositivi prescritti" .
Pertanto
alla difformità nelle caratteristiche della macchina agricola,
nonché con i dispositivi prescritti a norma di legge alterati,
danneggiati o mancanti, verrà comminata la sanzione amministrativa
di € 68,25 con la relativa sanzione accessoria del ritiro
della carta di circolazione da inviare alla D. T. T. competente
per territorio.
GANCI
E OCCHIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE
I
riferimenti normativi di cui agli articoli 284 e 285 del Regolamento
del Codice della Strada determinano rispettivamente le tipologie dei
ganci delle macchine agricole semoventi, nonché gli occhioni
delle macchine agricole trainate; infatti i ganci di traino
applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti
categorie:
A
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa sull’occhione del traino;
A1
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione,
in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250
kg;
B
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione,
in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500
kg;
C
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione,
in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500
kg;
D
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare
parte della loro massa sull’occhione di traino;
D1
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare
parte della loro massa sull’occhione di traino;
D2
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione,
in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000
kg;
D3
- per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico
non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull’occhione,
in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500
kg.
Gli
occhioni applicati ai timoni delle macchine agricole trainate,
si suddividono nelle seguenti categorie:
E
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola
traente;
E1
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore
a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina
agricola traente una carico verticale non superiore a 250 kg;
E2
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore
a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina
agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;
E3
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore
a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina
agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg;
F
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non
superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte
della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore
a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro
massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore
a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina
agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg;
F3
- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore
a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina
agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.
OSSERVAZIONI:
i tipi dei ganci e degli occhini devono essere approvati dal Ministero
dei Trasporti e su ogni esemplare di essi devono essere indicati in
maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica,
la categoria cui il gancio o l’occhione appartiene, l’anno di fabbricazione
e gli estremi dell’approvazione.
La
mancanza di uno dei predetti dati comporta la violazione di cui all’articolo
112/4°del C.d.S. .
PRECISAZIONI:
un particolare riferimento dovrà essere posto all’allegato
tecnico che, se riportato sulla carta di circolazione come parte
integrante della stessa, prescrive determinate condizioni o requisiti
per la circolazione della macchina agricola.
Si
precisa che la mancanza al seguito dell’allegato tecnico, quando prescritto,
comporta la violazione di cui all’articolo 180/1°-7°del
Codice della Strada, con l’obbligo della presentazione ad un
comando di polizia entro 30 giorni e con le sanzioni dell’articolo 180/8°del
C.d.S. per l’omissione; mentre la violazione delle prescrizioni annotate
sullo stesso allegato sono sanzionate dall’articolo 110/7°del
Codice della Strada con la sanzione amministrativa di Euro 68,25.
C
H I A R I M E N T I
-
Per
quanto riguarda i pannelli di segnalazione delle macchine agricole
equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono la
sagoma del veicolo, occorre fare una precisazione:
-
l’articolo
265 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prescrive
l’obbligo di questo dispositivo per le macchine agricole equipaggiate
con attrezzature portate e semiportate che eccedono la sagoma del
veicolo ed il D.M. 391/92 all’articolo 3, comma 1°indica la configurazione,
le dimensioni, nonché il posizionamento dei predetti pannelli
di segnalazione ingombri a sbalzo.
L’eventuale
omessa collocazione fa capo alla violazione di cui all’articolo
112/4°del Codice della Strada.
-
parallelamente
a questa contestazione, si è manifestata la volontà
(da parte di qualche operatore) di coniugare all’applicazione dell’articolo
112 del C.d.S. anche l’articolo 650 C.P. con l’intimazione
al conducente di fermarsi in idonea area di parcheggio e di non riprendere
il viaggio se non prima della corretta collocazione dei pannelli di
segnalazione.
-
Per
quanto riguarda il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla
o arancione (articolo 266 Regolamento) si precisa che detto dispositivo
deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ovvero
solo quando la macchina agricola è equipaggiata con attrezzature
portate o semiportate.
-
Se il
dispositivo è inefficiente o danneggiato si contesta la violazione
di cui all’articolo 112/4°C.d.S., nonché l’eventuale
contestazione dell’articolo 192/3°(seconda ipotesi) .
Giovedì, 30 Settembre 2004
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