Responsabilità civile macchine operatrici e carrelli elevatori
Dalle richieste pervenute alla redazione www.motoriooggi.it , si è appurato che “regna” un’assoluta confusione sull’assicurazione delle macchine operatrici e dei carrelli elevatori, che spesso, soprattutto a seguito di controlli stradali, determinano situazioni conflittuali e spiacevoli, con contestazioni alle norme stradali sulla copertura assicurativa.
Innanzitutto è bene precisare tra circolazione stradale e circolazione in luoghi privati, la Legge 990/69 all’art. 1 così affermava:
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi previsto dall’articolo 2054 del codice civile.
L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la proprio volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente “...
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