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Sapere chi era alla guida della propria autovettura è un dovere

Il proprietario del veicolo è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, altrimenti risponde per le sanzioni e gli eventuali danni. Lo ha sottolineato la Cassazione con l’ordinanza 5585/13.

Il caso
Un automobilista non ottempera, entro 60 giorni, all’invito di fornire le indicazioni sui dati personali e sulla patente di colui che, alla guida del suo veicolo, aveva violato il codice della strada. Visto il mancato accoglimento delle sue richieste nei giudizi di merito, ricorre in Cassazione, ma quest'ultima non ritiene fondate le sue doglianze. Prima di tutto, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 27/2005), «nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8» (possesso dei documenti di circolazione e di guida). Il proprietario del veicolo «è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione», altrimenti, dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti, ne risponde egli stesso - nei confronti della p.a. per le sanzioni e nei confronti dei terzi per i danni - «a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente».
 

da dirittoegiustizia.it

Mercoledì, 19 Giugno 2013
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