associazione
italiana familiari e vittime della strada - onlus
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Modena, 15 novembre 2005
Comunicato stampa
Prendiamo
spunto da una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mirandola
Roberto Graziani in merito ad un ricorso a verbale di accertata violazione
al limite di velocità da un tale che era stato sorpreso a 125
km/h eccedendo di 75 km/h il limite consentito.
Accoglieva il Giudice la richiesta di del ritiro della patente “stante
il grave ed irreparabile pericolo per il ricorrente” che aveva
bisogno della patente per svolgere il proprio lavoro.
Ora, già le motivazioni con cui si accoglieva la sospensione
provvisoria sono alquanto discutibili (è chiaro che a chiunque
serve la patente e perciò tutti potrebbero addurre tale motivazione)
ma arrivare ad annullare il verbale sostenendo la necessità
di una taratura da effettuarsi presso laboratori accreditati dal Servizio
italiano Taratura ci sembra francamente quantomeno fantasioso per
alcuni motivi che andremo ad elencare.
-La Legge 273/1991, citata in sentenza, non ha alcuna attinenza con
gli apparecchi di misura della velocità: tale normativa riguarda
soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura
di tempo, distanza e massa;
-la raccomandazione OIML R91 del 1990 (“Apparecchiature Radar
per la Misura della Velocità dei Veicoli”) non è
applicabile perchè i principi su cui si riferisce e il
funzionamento delle apparecchiature in oggetto sono sostanzialmente
diversi da quello trattato raccomandazione;
-si cita in sentenza una consulenza, richiesta dal Gdp di Lodi, in
cui si afferma che lo strumento debba essere tarato facendo riferimento
a campioni nazionali di riferimento.
Qualcuno però, magari il Giudice stesso, ci dovrebbe spiegare
quale sia il campione della velocità a cui fare riferimento
dal momento che tra i campioni nazionali delle unità di misura
del Sistema Internazionale non compare quello relativo alla velocità
Inoltre, per quel che ne sappiamo, la verbalizzazione dei pubblici
ufficiali assume valore di prova privilegiata ai sensi del c. c. e
la dimostrazione di eventuale errori deve essere fornita dal ricorrente.
Non può essere affermata in via generale la possibilità
di errori dello strumento per invalidare l’accertamento, ma deve
essere provato che nel caso specifico vi sia stato un errore, prova
che non ci sembra essere stata fornita
Con riferimento alla taratura dello strumento misuratore, per quel
che ne sappiamo, soltanto i dispositivi di controllo utilizzati in
modalità completamente automatica, cioè senza la presenza
dell’operatore di polizia stradale, devono essere sottoposti
ad una verifica periodica. Verifica che, secondo le disposizioni del
D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio
o di un’officina da questo abilitata abilitato dalla certificazione
di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti con cadenza
al massimo annuale.
In ogni caso, ci sembra che l’eventuale mancanza di verifica
(tra l’altro non prevista per dispositivi di controllo utilizzati
in presenza dell’operatore) non costituisca prova provata
di difetto di funzionamento, occorrerebbe magari dimostrare che il
particolare dispositivo ha realmente effettuato una misurazione errata.
Per questi motivi, dopo attenta riflessione, la Associazione Italiana
Familiari e Vittime della strada-ONLUS sede di Modena, non ritenendo
serio fare tutte queste questioni di lana caprina e arrampicate sugli
specchi per non ammettere che si superavano i limiti con argomentazioni
logicamente ed eticamente ridicole, non ritenendo che siano
le sentenze di questo tipo che possano contribuire all’obiettivo
di una riduzione incidenti, morti e feriti sulle nostra provincia
ma che, al contrario, contribuiscano ad alimentare la strage stradale,
auspicando un coinvolgimento di quelle figure dello Stato come il
Prefetto, il Presidente del Tribunale di Modena e il Presidente di
Corte d’Appello in grado di contrastare simili decisioni estremamente
pericolose per l’incolumità del libero cittadino,
si rende disponibile a sostenere le spese necessarie per il ricorso
in Cassazione contro detta sentenza offrendo inoltre assistenza legale
gratuita da parte di avvocati convenzionati con l’Associazione.
Per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada-ONLUS
Franco Piacentini
Vicepresidente nazionale.