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Notizie brevi 16/11/2005

L’Associazione Familiari e vittime della strada critica in un comunicato l’accoglimento da parte del GdP di un ricorso per la violazione dell’art.142, velocità misurata con apparecchio non tarato. Si rende disponibile a sostenere le spese per il ricorso in Cassazione

L’Associazione Familiari e vittime della strada critica in un comunicato l’accoglimento da parte del GdP di un ricorso per la violazione dell’art.142, velocità misurata con apparecchio non tarato. Si rende disponibile a sostenere le spese per il ricorso in Cassazione


associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus
via A. Tedeschi, 82, 00157 Roma - www.vittimestrada.org - tel. 06 41734624 - fax 06 233216163.

Sede provinciale di Modena presso Piacentini Franco V. Curtatona 41 41010 Saliceto Panaro Modena fax-tel.059/280734
http://associazioni.monet.modena.it/incstrad/
mail familiarivittimestradamo@aliceposta.it cell.339-1934491


Modena, 15 novembre 2005



Comunicato stampa

Prendiamo spunto da una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mirandola Roberto Graziani in merito ad un ricorso a verbale di accertata violazione al limite di velocità da un tale che era stato sorpreso a 125 km/h eccedendo di 75 km/h il limite consentito.
Accoglieva il Giudice la richiesta di del ritiro della patente “stante il grave ed irreparabile pericolo per il ricorrente” che aveva bisogno della patente per svolgere il proprio lavoro.
Ora, già le motivazioni con cui si accoglieva la sospensione provvisoria sono alquanto discutibili (è chiaro che a chiunque serve la patente e perciò tutti potrebbero addurre tale motivazione) ma arrivare ad annullare il verbale sostenendo la necessità di una taratura da effettuarsi presso laboratori accreditati dal Servizio italiano Taratura ci sembra francamente quantomeno fantasioso per alcuni motivi che andremo ad elencare.
-La Legge 273/1991, citata in sentenza, non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità: tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa;
-la raccomandazione OIML R91 del 1990 (“Apparecchiature Radar per la Misura della Velocità dei Veicoli”) non è applicabile perchè i principi su cui si riferisce e il funzionamento delle apparecchiature in oggetto sono sostanzialmente diversi da quello trattato raccomandazione;
-si cita in sentenza una consulenza, richiesta dal Gdp di Lodi, in cui si afferma che lo strumento debba essere tarato facendo riferimento a campioni nazionali di riferimento.
Qualcuno però, magari il Giudice stesso, ci dovrebbe spiegare quale sia il campione della velocità a cui fare riferimento dal momento che tra i campioni nazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale non compare quello relativo alla velocità
Inoltre, per quel che ne sappiamo, la verbalizzazione dei pubblici ufficiali assume valore di prova privilegiata ai sensi del c. c. e la dimostrazione di eventuale errori deve essere fornita dal ricorrente.
Non può essere affermata in via generale la possibilità di errori dello strumento per invalidare l’accertamento, ma deve essere provato che nel caso specifico vi sia stato un errore, prova che non ci sembra essere stata fornita
Con riferimento alla taratura dello strumento misuratore, per quel che ne sappiamo, soltanto i dispositivi di controllo utilizzati in modalità completamente automatica, cioè senza la presenza dell’operatore di polizia stradale, devono essere sottoposti ad una verifica periodica. Verifica che, secondo le disposizioni del D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti con cadenza al massimo annuale.
In ogni caso, ci sembra che l’eventuale mancanza di verifica (tra l’altro non prevista per dispositivi di controllo utilizzati in presenza dell’operatore) non costituisca prova provata di difetto di funzionamento, occorrerebbe magari dimostrare che il particolare dispositivo ha realmente effettuato una misurazione errata.

Per questi motivi, dopo attenta riflessione, la Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada-ONLUS sede di Modena, non ritenendo serio fare tutte queste questioni di lana caprina e arrampicate sugli specchi per non ammettere che si superavano i limiti con argomentazioni logicamente ed eticamente ridicole, non ritenendo che siano le sentenze di questo tipo che possano contribuire all’obiettivo di una riduzione incidenti, morti e feriti sulle nostra provincia ma che, al contrario, contribuiscano ad alimentare la strage stradale, auspicando un coinvolgimento di quelle figure dello Stato come il Prefetto, il Presidente del Tribunale di Modena e il Presidente di Corte d’Appello in grado di contrastare simili decisioni estremamente pericolose per l’incolumità del libero cittadino, si rende disponibile a sostenere le spese necessarie per il ricorso in Cassazione contro detta sentenza offrendo inoltre assistenza legale gratuita da parte di avvocati convenzionati con l’Associazione.
Per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada-ONLUS
Franco Piacentini
Vicepresidente nazionale
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Mercoledì, 16 Novembre 2005
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