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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore – Terzi trasportati anche a titolo di cortesia - Configurabilità - Presunzione di cui all'art. 2054 c. c. - Ammissibilità.

(Cass. Civ., Sez. III, 19 novembre 2007, n. 23918)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, a norma della legge (ratione temporis applicabile nel caso esaminato), 24 dicembre 1969 del 990, anche i terzi trasportati sul veicolo qualunque sia il titolo del trasporto, quindi anche di cortesia, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo di cui all'articolo 18 della legge suddetta, nel caso in cui (come nella specie, essendone anche il conducente) sussista una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo medesimo. Essi possono, altresì, invocare, a tal fine l'applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c., giacché tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i Soggetti che da tale circolazione ricevono danni.

Lunedì, 19 Novembre 2007
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