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Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Alterazione di cronotachigrafo - Inserimento, nel cronotachigrafo, di un foglio di registrazione intestato a conducente diverso - Configurabilità dell’alterazione di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 179 c.s. - Esclusione - Conseguenze

(Tribunale Civile di Saluzzo, 4 gennaio 2013)

L’alterazione del cronotachigrafo, di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 179 c.s., postula un intervento materiale e diretto sull’apparecchio, volto a modificarne il funzionamento e/o le compiute registrazioni, in modo da falsarne le risultanze (chilometri, percorsi, orari, pause) rispetto ai dati reali ed effettivi. L’inserimento, nel cronotachigrafo, di un foglio di registrazione intestato a conducente diverso, per quanto intenzionale, non integra tale alterazione, sebbene, molto più semplicemente, il mancato inserimento del foglio medesimo, con la conseguenza che deve essere annullata l’ordinanza-ingiunzione che infondatamente respinga un ricorso con il quale sia stata eccepita l’erroneità tanto della qualificazione giuridica del fatto, quanto della conseguente determinazione della sanzione applicabile. (Tribunale Civile di Saluzzo, 4 gennaio 2013) - [RIV-1303P293] Art. 179 cs.


> Leggi la sentenza

Venerdì, 21 Giugno 2013
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