Circolazione con veicolo immatricolato all´estero
È legittimo il sequestro preventivo del veicolo appartenente a una società svizzera che un rappresentante legale della medesima società, residente e domiciliato in Italia, ha importato senza che siano stati corrisposti i diritti di confine.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 28 MAGGIO 2013, N. 22967
Il Tribunale di Varese con ordinanza in data 30.10.2012 rigettava l´appello proposto nell´interesse di A. A., quale legale rappresentante della Impresa XXX, avverso il decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Varese Il 17.10.2012 nel procedimento a carico di B. B. per il reato di cui agli artt. 216 e 292 TULD.
Assumeva il Tribunale che in data 9.6.2012 la G.d.F. di Gaggiolo fermava B. B. che transitava per la dogana al confine con la Svizzera a bordo dell´auto yyy di proprietà del suo datore di lavoro (Impresa XXX con sede in Svizzera) e sequestrava il veicolo. Il P.M. convalidava il sequestro dell´auto quale corpo del reato di contrabbando.
Avverso il provvedimento di convalida il B. B. proponeva istanza di riesame che veniva però rigettata.
Successivamente la società proprietaria chiedeva la restituzione del veicolo e avverso il provvedimento di rigetto del P.M. proponeva opposizione al sensi dell´art. 263 co. 5 c.p.p. Il GIP, all´esito dell´udienza camerale, negava la restituzione del bene, mantenendo il sequestro a fini preventivi al sensi dell´art. 262 co. 3 e 321 c.p.p.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che la richiesta di riesame andasse correttamente qualificata come appello ex art. 322 bis c.p.p., trattandosi di impugnazione avverso provvedimento del GIP emesso all´esito di udienza camerale e non già di decreto di sequestro preventivo emesso a norma dell´art. 321 co. 1 c.p.p.
Secondo il Tribunale, poi, non trovava applicazione la clausola di riserva prevista dall´art. 301 co. 3 DPR 43/197, trattandosi nel caso di specie non di mezzo di trasporto di merci di contrabbando, ma dell´oggetto del reato ascritto al B. B. (sottrazione del veicolo yyy al pagamento del diritti di confine dovuti per aver importato temporaneamente nel territorio dello Stato il veicolo immatricolato in Svizzera, pur avendo la residenza abituale in Italia). SI trattava quindi di corpo di reato soggetto a confisca obbligatoria ex art. 301 co. 1 TULD.
2. Ricorre per cassazione A. A., denunciando l´erronea applicazione degli artt. 321 e 322 c.p.p.
All´esito dell´udienza camerale il GIP, pur rilevando la fondatezza dell´opposizione avverso il rigetto della richiesta di restituzione, su istanza del P.M. emetteva provvedimento di sequestro preventivo. E avverso tale provvedimento l´unico rimedio esperibile è la richiesta di riesame ex art. 322 e 324 c.p.p. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha riqualificato la richiesta come appello, per cui l´ordinanza va annullata.
Denuncia altresì l´erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p., 240 c.p., 301 DPR n. 43/1973.
A seguito degli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 259 del 1976 e n. 1 del 1997) si procedette alla riformulazione dell´art. 301 TULD con l´art. 11 L. 30.12.1991 n. 413, che si differenzia dalla disciplina prevista dall´art. 240 c.p.
Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso venga utilizzato per il trasporto un mezzo di proprietà di terzi, questi può evitare la confisca obbligatoria provando di non aver potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l´illecito impiego.
L´oggetto del sequestro (un´auto) non costituisce cosa criminosa ab origine, per cui può trovare applicazione la confisca facoltativa di cui al co. 3 dell´art. 301. Il ricorrente ha inoltre adempiuto all´onere probatorio di non essere incorso in difetto di vigilanza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Come dà atto lo stesso Tribunale, il GIP all´esito dell´udienza camerale disponeva il mantenimento del sequestro a fini preventivi. Facendo riferimento l´art. 262 co. 3 c.p.p. all´art. 321 c.p.p., trovano applicazione i mezzi di impugnazione per questo previsti e quindi la richiesta di riesame a norma dell´art. 322 c.p.p.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha qualificato come appello la richiesta di riesame proposta avverso Il provvedimento del GIP con cui veniva disposto il sequestro preventivo del veicolo yyy con targa estera xx123yy.
Dall´erronea qualificazione giuridica dell´Impugnazione non è derivato però alcun danno al ricorrente, avendo il Tribunale esaminato tutte le questioni In fatto ed in diritto derivanti dalla fattispecie in esame e tutte le doglianze prospettate.
Il ricorrente, pertanto, non ha interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento sul punto.
3. A norma dell´art. 301 DPR 23 gennaio 1973 n. 43, come rlformulato dall´art. 11 comma 19 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, "nel casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l´oggetto ovvero il prodotto o il profitto" (comma 1); "si applicano le disposizioni dell´art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l´illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza" (comma 3).
Correttamente ha ritenuto il Tribunale che la clausola di riserva prevista dal comma 3 sopra richiamata non trovasse applicazione nel caso di specie, riferendosi essa all´Ipotesi di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato.
Nel caso di specie invece la vettura yyy sequestrata costituiva essa stessa l´oggetto del reato ipotizzato nei confronti del B. B. (aver sottratto il veicolo al pagamento dei diritti di confine dovuti per avere importato temporaneamente nel territorio dello Stato il veicolo, immatricolato in Svizzera, pur avendo la propria abituale residenza in Italia).
La norma applicabile era, pertanto, quella di cui al comma 1 dell´art. 301 cit.
Né trova applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1997 che ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 301 primo comma del DPR 43/1973, come modificato dall´art. 11 della L. n. 413/1991, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di aver acquistato la proprietà delle cose Ignorando senza colpa l´illecita immissione di esse sul mercato.
Si legge in motivazione: "Un più ragionevole equilibrio degli Interessi che in simili casi vengono in considerazione (quelli dello Stato connessi all´esercizio della potestà tributaria, quelli del privato derivanti dal principio dell´affidamento incolpevole) porta a ritenere che l´interesse finanziario dello Stato possa certo ricevere un ambito di tutela privilegiata anche nei confronti del terzo sul plano processuale. Può quindi risultare non Irragionevole una deroga al principio vigente in materia di acquisti di beni mobili secondo il quale la buonafede è generalmente presunta: ma la tutela di tale interesse non può spingersi sino al punto di impedire al terzo estraneo al reato di essere ammesso a provare che non sussistevano al momento dell´acquisto circostanze tali da far sorgere sospetti circa la provenienza del bene da contrabbando".
Risulta quindi chiaramente dalla sentenza, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell´art. 301 co. 1 DPR 43/1973, che ad essere tutelato è il terzo estraneo al reato che abbia acquistato, successivamente e in buona fede, il bene oggetto di contrabbando.
Tali condizioni certamente non ricorrono nel caso di specie, essendo la Impresa XXX, di cui il ricorrente è rappresentante legale, proprietaria ab origine del veicolo che veniva importato in Italia dal dipendente della medesima società (B. B.), residente e domiciliato in Italia, senza essere in possesso della specifica autorizzazione Doganale prevista dall´art. 561 comma 2 REG CE 2454/1993.
Per questi motivi
Rigetta Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
da Corte di Cassazione