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Notizie brevi 24/06/2013

Strada scivolosa o bagnata: l'ANAS risarcisce i danni in caso di incidente

Svolta nei programmi di manutenzione e pulizia delle strade?

Prendendo spunto da una sentenza della Cassazione civile resa in data 13 giugno 2013, la numero 14856, lo “Sportello dei Diritti” ritorna sulla questione del diritto al risarcimento dei danni subiti per responsabilità del custode della strada o dell’ente proprietario. Nel caso in questione i giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento più recente e maggioritario secondo cui il responsabile del tratto stradale deve risarcire i danni provocati al conducente dell’autovettura che subisce un sinistro a causa del manto stradale viscido e scivoloso ribadendo che la responsabilità dell’ente o della società custode sussiste anche se se sono state adottate tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo.

Nel caso di specie i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell’Anas che aveva impugnato la sentenza di secondo grado del Tribunale che a sua volta aveva confermato l’esito di una sentenza del giudice di pace che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del conducente che aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente, avvenuto a causa di un tratto stradale particolarmente bagnato e viscido.

Sottolineano gli ermellini che: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa dì agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”.

Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, peraltro, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. si applica in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada, “essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.

Anche la sentenza in questione evidenzia ulteriori importanti profili risarcitori per tutte le vittime di incidenti stradali dovuti a responsabilità dell’ente proprietario o custode della strada cui è demandata una maggiore attenzione per la più ampia tutela di tutti gli utenti anche in ragione di decisioni di tale tipo che stanno divenendo l’orientamento maggioritario delle corti nel Nostro Paese.

Non è chiaro se tutto quanto sopra asserito dalla Cassazione civile possa essere applicato, senza eccezioni o rettifiche, anche nel caso in cui ad essere coinvolta nell’incidente sia una motocicletta. In linea puramente teorica i mezzi omologati per l’utilizzo stradale godono dei medesimi diritti e sono subordinati alle stesse normative che ne regolamentano la circolazione. Tuttavia, specialmente in Italia, la promulgazione di una sentenza è quasi sempre soggetta all’interpretazione del codice (sia esso civile, penale o stradale) e nelle sue norme da parte degli organi giudicanti.

Non è quindi “matematico” che una sentenza di risarcimento formulata a beneficio di un automobilista coinvolto in un sinistro causato da condizioni stradali non idonee, possa essere applicata, nella medesima situazione, per risarcire un motociclista. Solo le prossime sentenza che coinvolgeranno veicoli a due ruote potranno sciogliere i dubbi a riguardo.


 

da motoblog.it

 

Lunedì, 24 Giugno 2013
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