Patente – Revoca e sospensione – Sospensione provvisoria – Natura cautelare del provvedimento prefettizio – Fondamento – Termine per l’adozione del provvedimento – Individuazione – Fattispecie in tema di provvedimento di sospensione emanato a distanza di quindici mesi dalla contestazione dell’infrazione.
Attesa la natura cautelare del provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 223 nuovo c.s.- giustificato dalla necessità di impedire nell’immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo -, è da ritenersi inammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire a una distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto dall’art. 223 nuovo c.s., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti. (Nel caso di specie il provvedimento di sospensione era stato emanato a una distanza temporale di quindici mesi dalla contestazione dell’infrazione).