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Patente – Revoca e sospensione – Sospensione provvisoria – Natura cautelare del provvedimento prefettizio – Fondamento – Termine per l’adozione del provvedimento – Individuazione – Fattispecie in tema di provvedimento di sospensione emanato a distanza di quindici mesi dalla contestazione dell’infrazione.

(Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26018)

Attesa la natura cautelare del provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 223 nuovo c.s.- giustificato dalla necessità di impedire nell’immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo -, è da ritenersi inammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire a una distanza di tempo dal completamento dell’iter previsto dall’art. 223 nuovo c.s., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti. (Nel caso di specie il provvedimento di sospensione era stato emanato a una distanza temporale di quindici mesi dalla contestazione dell’infrazione).

Mercoledì, 12 Dicembre 2007
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