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Corte di Cassazione 30/01/2013

Precedenza nelle intersezioni: obblighi del conducente favorito

(Cass. Pen., sez. IV, 30 gennaio 2013, n. 23354)
Foto di repertorio dalla rete

Il conducente che vanta la precedenza deve comunque avvicinarsi all´incrocio e poi attraversarlo non solo rispettando il limite di velocità ma anche riducendo la velocità stessa, in particolare quando la visibilità è scarsa o comunque ridotta.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 30 GENNAIO 2013, N. 23354

 

Il Tribunale di Foggia, con sentenza dell´8/7/2009, assolse per non avere commesso il fatto A. A. dal delitto di omicidio colposo con violazione della disciplina del codice della strada, ai danni di B. B.

1.1. La Corte d´appello di Bari, accogliendo l´impugnazione del P.G. e delle parti civili, con sentenza del 12/3/2012, dichiarato il medesimo imputato colpevole del reato a lui ascritto in rubrica, lo condannò alla pena sospesa valutata di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

2. La difformità di giudizio consiglia, in sintesi, dar conto delle ragioni della diversa valutazione, fermo restando la non sostanziale controvertibilità della dinamica.

In condizioni di luce e in assenza di avversità atmosferiche la vettura xxx, condotta dall´imputato, percorrendo la strada statale n. 90, con direzione di marcia Foggia, impegnato l´incrocio con la strada comunale che da Ponte Albano conduce a Coppamontone, veniva ad impattare con il veicolo yyy, condotto da B. B., il quale percorrendo la detta strada comunale, provenendo dalla sinistra dell´imputato, attraversò l´incrocio alla velocità di circa 40 Kmh. Nel violento scontro il B. B. perdeva la vita e il A. A. subiva lesioni gravi.

Il giudice di seconde cure, dissentendo da quello di prime, pur riconoscendo la colpevole condotta della vittima, è giunto alla conclusione che l´imputato, con la sua condotta parimenti colpevole, aveva contribuito alla causazione dell´evento. In particolare, avendo costui tenuto la velocità di circa 120 Kmh, così superando di molto la velocità massima ivi consentita di 90 Kmh e, comunque, non avendo tenuto comportamento prudente, diligente e perito nel superare l´incrocio, non osservando, in ispecie la norma del codice della strada che Impone, in un simile frangente, il mantenimento di velocità moderata.

3. A. A. proponeva ricorso per cassazione, prospettando unitaria, articolata censura, con la quale vengono denunziati violazione di legge e vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità.

Dalla esposizione della doglianza, per parte cospicua rivolta alla ricostruzione fattuale dell´accadimento e alla narrazione della vicenda processuale, emergono, per quel che rileva in questa sede, le doglianze di cui appresso, tutte volte a criticare il ragionamento della Corte territoriale, giudicato gravemente carente, contraddittorio e contrastante con gli atti processuali.


a) Non era vero che l´imputato godesse di buona visuale del traffico che si intersecava all´incrocio.


b) Se la velocità tenuta dall´imputato era stata stimata in 120 Kmh, quella della vittima era tale (40 Kmh) da ritenere che non avesse arrestato la sua marcia all´incrocio.


c) Pur ove la vettura xxx avesse tenuto la velocità di 90 Kmh l´impatto si sarebbe comunque verificato e non avrebbe "necessariamente evitato l´esito mortale dell´evento a causa della bassa resistenza dei veicoli in genere alle lesioni prodotte sugli occupanti nel caso specifico di urti laterali".


d) Erroneamente la Corte d´appello aveva preso in considerazione la maggior velocità di 137 Kmh, stimata In eccesso dal consulente delle parti civili.


e) Erroneamente la Corte territoriale aveva dato significato al tipo di danni riportati dalla carrozzeria dell´automezzo yyy e alle lesioni procurate alla vittima, stante che entrambe le conseguenze non dipesero solo dalla velocità della vettura xxx, bensì dalla "sommatoria delle energie possedute da entrambi i veicoli".


f) Non era vero che le risultanze istruttorie militavano nel senso che l´imputato, compiuta l´ultima curva, avesse la piena visuale, a 150 m di distanza, dell´incrocio; l´ing. C. C. aveva ridotto tale visibilità, che, peraltro, non era buona, a 90 m e opinione analoga aveva espresso il consulente della Difesa.


g) La violazione della regola cautelare non era stata causa dell´evento e il comportamento alternativo lecito non lo avrebbe impedito.


h) La Corte di merito, In violazione dei princìpi affermati in sede di legittimità, era giunta a conclusione opposta rispetto a quella del giudice di primo grado senza fornire adeguata e congrua motivazione.

 

Considerato in diritto

 

4. Il ricorrente, proponendo una ricostruzione dell´evento diversa da quella operata dal giudice di merito, non mostra di aver tenuto adeguato conto della norma processuale la quale consente riesame In sede di legittimità del percorso motivazionale (salvo l´ipotesi dell´inesistenza) nei soli casi in cui lo stesso si mostri manifestamente (cioè grossolanamente, vistosamente, ictu oculi) illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati (art. 606, comma 1, lett. e).

Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.

Sull´argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell´art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p., come modificato dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione del fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativa, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità Il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un´Inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all´interno della decisione. È stato utilmente chiarito (sentenza 6/11/2009, n. 43961 di questa Sezione) che il giudice di legittimità è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Pertanto, ove si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice. Occorre, invece, che gli atti del processo, su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l´intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

4.1. Invero, esaminando nel dettaglio le singole critiche mosse alla statuizione della Corte territoriale si ha modo di osservare la piena plausibilità dell´Interpretazione fattuale fatta propria da quel giudice.

Neppure lo stesso imputato ha potuto sostenere che fosse privo di visuale, ricadendo, semmai, il contrasto sulla qualità della stessa. Peraltro, pur ove si volesse giungere ad opinare che il A. A. non fosse in grado di sufficientemente osservare il prossimo incrocio che si accingeva ad attraversare, da lui ci sarebbe dovuti attendere un ben rigoroso rispetto della norma che Impone di moderare la velocità nell´approssimarsi agli incroci. Velocità che, nel caso di specie, la Corte barese ha stimato, prudentemente, in 120 Kmh, peraltro, a fronte del limite generale di 90.

Non può seriamente dubitarsi che, nonostante Il mancato rispetto dell´obbligo di dare la precedenza da parte dell´altro mezzo, la violazione di ben due regole cautelari (quella che impone il limite massimo da tenere su quella strada e quella che obbliga a condotta particolarmente prudente, con drastica riduzione di velocità, nell´approssimarsi e attraversando un incrocio) siano state concausa del tragico evento, culminato nella morte di B. B.; nel senso che Il comportamento alternativo lecito avrebbe, con alto grado di attendibilità razionale, per lo meno attenuato le conseguenze.

Né convincono gli asserti attraverso i quali il ricorrente tenta di spiegare Il quadro di desolante distruzione seguìto all´impatto, quanto ai mezzi (e l´automezzo della vittima era un fuoristrada) e ai conducenti. Quadro, ovviamente, dipendente dall´impressionante effetto del cumularsi dell´elevata velocità tenuta dall´imputato con quella tenuta dalla vittima.

In definitiva, come si è anticipato, la Corte di Bari è andata di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado appalesando percorso argomentativo logico, esaustivo e coerente, che, pertanto, non può essere sottoposto a censura in sede di legittimità.

5. All´epilogo consegue la condanna alle spese processuali del ricorrente.

 

Per questi motivi

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

da Corte di Cassazione

Mercoledì, 30 Gennaio 2013
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