Sorpasso: elementi da valutare prima di effettuare la manovra
Il conducente che intende effettuare un sorpasso deve sempre disporre di una visibilità idonea e di uno spazio sufficiente tali da consentire l´esecuzione della manovra in condizioni di sicurezza.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 30 MAGGIO 2013, N. 23356
A. A. veniva giudicato dal Giudice di Pace di Gubbio responsabile delle lesioni patite da B. B. in occasione del sinistro stradale verificatosi il 9.10.2004, perché alla guida di un motociclo xxx non manteneva una velocità commisurata alle condizioni della strada e di visibilità e pertanto collideva con il veicolo yyy condotto dal B. B. mentre questi stava effettuando una manovra di svolta a sinistra.
L´imputato veniva quindi condannato alla pena di euro 350 di multa per il reato di cui all´art. 590 cod. pen.
Con la sentenza indicata In epigrafe la decisione appena descritta è stata confermata.
Secondo l´accertamento eseguito nei gradi di merito, il A. A., alla guida di un potente motoveicolo, operava una manovra di sorpasso di un autocarro che lo precedeva, in tratto di strada in cui tale manovra era vietata dalla segnaletica orizzontale (linea di mezzeria continua) e a causa della velocità mantenuta, pari a 75 km/h, pertanto superiore a quella imposta di 60 km/h e comunque non adeguata alle condizioni di visibilità e di luogo, andava a collidere con il motocarro yyy condotto da B. B., che stava effettuando una regolare manovra di svolta a sinistra precedendo il menzionato autocarro.
2. Ricorre per cassazione l´Imputato con atto sottoscritto personalmente.
2.1. Con un primo motivo rappresenta che il querelante è addivenuto alla decisione di rimettere la querela e si riserva la documentazione della remissione all´udienza.
2.2. Quindi deduce violazione di legge e vizio motivazionale avendo il Tribunale travisato gli atti di causa, posto che dall´osservazione delle fotografie allegate alla relazione del Corpo di Polizia Municipale di Gubbio, dalla foto 5 della perizia eseguita da C. C. e dall´elaborato del CTU emerge che la linea di mezzeria nel tratto interessato al sinistro era discontinua, diversamente da quanto ritenuto nei gradi di merito. In sostanza, la manovra di sorpasso operata dal A. A. era consentita dalla segnaletica orizzontale.
Anche in ordine al limite di velocità imposto nel tratto stradale, assume che Il teste di Sauro Brugnoni ha indicato il limite di 60 km/h mentre né il perito né Il verbale fanno menzione di un limite diverso dai 90 km/h. La motivazione sul punto sarebbe omessa, perché non tiene conto della perizia, che non menziona limiti di velocità inferiori ai 90 km/h.
Quanto alla velocità mantenuta dal A. A., accertata dai giudici di merito in 75 km/h, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha considerato che le valutazioni del perito sono state condotte sulla base dell´osservazione di un veicolo cui mancavano parti essenziali all´accertamento; che il CT di parte ha determinato la velocità i. 50-55 km/h; che il verbale di contestazione della violazione dell´art. 141 C.d.S. redatto nei confronti del A. A. venne annullato dal Giudice di pace; che la velocità appena indicata era compatibile con quanto riferito dal teste D. D., conducente dell´autocarro che seguiva il veicolo condotto dal B. B. e precedeva il centauro.
Infine, censura la decisione Impugnata in quanto incorsa in contraddittorietà laddove afferma al contempo che la visuale del A. A. era ostruita dall´autocarro condotto dal D. D. e che il motociclista si era avveduto della manovra di svolta eseguita dal B. B.. E ciò in contrasto anche con quanto asserito dal perito, dettosi impossibilitato a definire la posizione del motociclo rispetto all´autocarro nel momento in cui il motocarro yyy condotto dal B. B. uscì dal cono d´ombra di quello. Neppure dall´ipotizzato rallentamento dell´autocarro il A. A. avrebbe potuto dedurre la manovra del B. B., atteso che egli avrebbe potuto interpretare quel rallentamento come manovra di agevolazione del sorpasso intrapreso dal centauro. Il carattere repentino e scorretto della manovra operata dal B. B. (che si assume non aver attivato gli indicatori di direzione e non essersi accertato che nessuno sopraggiungesse da terga) ha reso inevitabile l´urto. La Corte di Appello ha invece omesso di valutare la prevedibllità e l´evitabilità dell´evento, compiendo invece una valutazione ex post.
2.3. Con un ultimo motivo chiede l´annullamento senza rinvio della sentenza Impugnata per essere estinto il reato per prescrizione.
Considerato in diritto
3. In via preliminare deve essere esplicitato che il reato ascritto al A. A. è prescritto. Il termine di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei, essendo stato quello commesso il 9.10.2004; risulta quindi decorso il termine di prescrizione con lo spirare del 9.4.2012.
4.1. Non emergendo in atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del condannato, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell´art. 129 co. 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274), deve pronunciarsi l´annullamento della sentenza, senza rinvio.
Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma anche valgono ad escludere la fondatezza delle censure svolte dal A. A., che sono comunque da esaminare attesa la pronuncia di condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l´art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d´appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione Il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull´impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall´Imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall´art. 129, co. 2 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, sent. n. 3284 del 25/11/2009, B. B., Rv. 245876).
4.2. È da osservare, quanto al primo motivo di ricorso, che la segnalata volontà del B. B. di procedere a remissione della querela non si è tradotta in atto, come precisato dal difensore comparso all´udienza.
Per quanto concerne i motivi ulteriormente articolati, essi si compendiano da un canto nella censura della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito dall´altro nella evocazione di un vizio per travisamento della prova. Tal ultimo rilievo, tuttavia, non è assistito dalla allegazione degli atti del procedimento dai quali dovrebbe risultare l´errore del decidente nella identificazione del significante (fascicolo fotografico del 9.10.2004; elaborato del CTU e relative planimetrie). Si tratta, quindi, di un ricorso per tale aspetto non autosufficiente e ciò ne comporterebbe l´inammissibilità.
Le ulteriori censure, per contro, risultano soltanto infondate.
Il giudizio della Corte di Appello, per la quale la ricostruzione dell´accaduto operata dal giudice di primo grado è coerente al dati processuali, appare immune dai vizi motivazionali rilevati dal ricorrente. In realtà questi prospetta una rivisitazione degli elementi di prova valutati dal decidente, peraltro integrati da quegli ulteriori che sarebbero stati travisati, ricavando un diverso giudizio. Ma tanto significa proporre una ricostruzione alternativa a quella operata dalla sentenza Impugnata.
Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l´esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l´incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell´equilibrio della decisione impugnata, oppure dall´aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l´intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. In proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
La Corte di Appello ha dato atto che dalla documentazione fotografica in atti e dalla deposizione del C. C. emerge che la linea di mezzeria in prossimità del punto d´urto tra i veicoli era continua: discontinua sino a dodici metri dal punto d´urto, essa diveniva continua a cinque metri da tal punto. Il ricorrente asserisce che In realtà la linea di mezzeria era doppia e continua solo nella corsia di marcia opposta a quella percorsa tanto dal A. A. che dal B. B.: si tratta di un´affermazione non considerabile in questa sede per quanto sopra rilevato al riguardo del travisamento della prova.
La Corte territoriale ha anche ribadito la violazione del limite di velocità da parte dell´imputato. Lo ha fatto sulla scorta della testimonianza del C. C. Il ricorrente asserisce che il perito non ha dato alcuna indicazione sulla velocità consentita nel tratto di strada In questione e che anche il CTU aveva segnalato l´assenza di segnaletica di velocità. Se ne deduce, da parte dell´esponente, che la motivazione non ha dato conto di tali circostanze. Ma il rilievo non evidenzia l´eventuale incompatibilità tra quanto asserito dal C. C. e la affermata assenza di segnaletica; di talché esso non risulta in grado di inficiare l´assunzione della testimonianza a base dell´accertamento processuale.
In ordine alla velocità del motociclo, che la Corte di Appello ha ritenuto accertata attraverso le indagini tecniche del perito, assume Il ricorrente che lo stato dei veicoli a distanza di notevole tempo dal fatto doveva essere preso in esame dal decidente nella valutazione della attendibilità del giudizio espresso dal perito. Risalta, al riguardo, l´aspecificità del rilievo, che non perviene alla dimostrazione della erroneità delle conclusioni dell´esperto e si limita ad ipotizzare che la circostanza evidenziata potesse avere incidenza. Mette conto ricordare che il vizio di motivazione non ricorre per il sol fatto che non sono stati presi In esame partitamente e tutti i rilievi mossi dalla parte; l´onere motivazionale, infatti, è assolto quando la esplicitazione complessiva delle ragioni poste a fondamento della decisione permetta di apprezzare l´implicito giudizio di non decisività formulato al riguardo dei profili non espressamente richiamati dal decidente.
Nel caso di specie, peraltro, ogni indugio sulla velocità mantenuta dal A. A. (annullamento del verbale di contestazione della violazione dell´art. 141 C.d.S.; compatibilità della testimonianza del D. D. con una più bassa velocità del centauro) è superfluo, posto che la Corte di Appello ha ritenuto di fondare il proprio giudizio non solo su quella ma altresì sul fatto che il sorpasso venne eseguito in un tratto di strada in cui questo non era consentito.
Quanto al profilo soggettivo, che il ricorrente esclude assumendo che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che il motocarro fosse avvistabile preventivamente e tempestivamente ed altresì che la manovra di svolta da questo intrapreso fosse prevedibile, effettivamente la motivazione resa dal giudice di secondo grado non è esattamente lineare. La Corte di Appello ha effettivamente affermato, in passaggi ravvicinati, che la presenza dell´autocarro ostruiva la visuale al A. A. ed anche che questi poteva percepire la manovra di svolta.
Ma siffatta incongruenza non travolge il giudizio sulla prevedibilità ed evitabilità dell´evento. Proprio il fatto che il prevenuto avesse la visuale fortemente ridotta dalla sagoma dell´autocarro che lo precedeva e la circostanza della presenza di una linea di mezzeria continua rendevano prevedibile che dinanzi all´autocarro procedessero veicoli ancorché non visibili; e che quindi le loro manovre non potessero essere percepite tempestivamente, in relazione alla necessità di adeguare ad esse la propria condotta di guida.
Questa Corte ha affermato in una pronuncia risalente, ma ancora del tutto condivisibile, che In tema di circolazione stradale, perché la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione, fra l´altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento della manovra (Sez. 4, n. 16404 del 16/10/1990 - dep. 13/12/1990, Del Monte, Rv. 185999).
Sotto diverso ma contiguo profilo, che il B. B. non abbia eseguito in modo repentino ed inopinato la manovra di svolta a sinistra è stato accertato dai giudici di merito e tale giudizio, sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in questa sede.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, fermi restando gli effetti civili della condanna pronunciata dal giudici di merito.
Per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto all´imputato è estinto per prescrizione.
da Corte di Cassazione