SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell’opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata — del cui difetto l’interessato si sia espressamente doluto — sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanza del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa), e che tale contestazione non sia stata, ciononostante, effettuata (in violazione dell’obbligo imposto all’agente accertatore dall’art. 200 c.s.), possono legittimamente procedere all’annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata. (Nella specie, la S.C. ha, peraltro, escluso che la mancata contestazione immediata potesse esser causa di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, dacché dal verbale di contestazione, risultava espressamente indicata la circostanza che l’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità consentiva la determinazione dell’illecito soltanto dopo che il veicolo era a distanza dal posto di accertamento, ricorrendo, per effetto, una delle ipotesi dì cui all’art. 384 del Regolamento di esecuzione del c.s.).