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Corte di Cassazione 01/07/2013

Fuga e omissione di soccorso

(Cass. Pen., sez. IV, 31 maggio 2013, n. 23671)
Foto Blaco - Archivio Asaps

Il conducente che consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce omissione di soccorso risponde comunque del reato di fuga previsto dall´art. 189 CDS.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 31 MAGGIO 2013, N. 23671

 

Con sentenza del 1372007 il Tribunale di Milano condannava A. A. per il delitto di cui all´art. 189, co. 1° e 7° C.d.S. per avere omesso di prestare assistenza al conducente di uno scooter investito dal suo autocarro (acc. in Corbetta il 2262005). All´imputato veniva irrogata la pena di mesi 10 di reclusione.

Con sentenza del 3042012 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il difensore dell´imputato, lamentando:

2.1. la erronea applicazione della legge penale, non avendo il giudice di merito rilevato l´assenza del dolo del delitto contestato. Invero nel fuoco del dolo doveva essere ricompresa anche la conoscenza di lesioni patite dalla vittima, di cui l´imputato non aveva avuto percezione, neanche con l´avviso datogli dal B. B.;

2.2. la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in relazione alla entità della pena principale ed accessoria irrogata, giustificata dalla presenza di precedenti penali, neanche annotati sul certificata alla data della sentenza di primo grado. e sulla base di una presunta gravità del fatto inesistente, considerate le lievi lesioni patite dalla vittima.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

3.1. La corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna sulla base della valutazione delle seguenti circostanze:


- il giorno dei fatti l´autocarro condotto dall´imputato era fermo ad un semaforo affiancato sul lato posteriore sinistro da uno scooter condotto da C. C.;


- alla ripresa della marcia l´imputato aveva fatto una non consentita svolta a sinistra, investendo il ciclomotore, facendo rovinare in terra sia il mezzo che il conducente;


- nonostante l´investimento, l´autocarro proseguiva la marcia;


- veniva però inseguito dal conducente di un´auto, tale B. B., il quale lo informava dell´accaduto invitandolo a fermarsi. Nonostante ciò l´imputato aveva proseguito la marcia.


Sulla base di tali elementi di prova emersi dall´istruttoria, la corte di merito confermava la condanna.

3.2. Ciò premesso, passando all´esame del primo motivo di censura, nel caso di specie la consapevolezza del fatto da parte dell´imputato, come correttamente rimarcato dal giudice di merito, si evinceva dalle modalità dell´incidente, nonché dall´esplicita informazione ricevuta dal B. B., che l´aveva raggiunto con la propria auto.

Peraltro, anche a voler considerare che l´imputato abbia avuto consapevolezza del fatto, ma non delle lesioni provocate, va ricordato che con consolidata giurisprudenza questa Corte di legittimità ha statuito che "Nel reato di "fuga", previsto dall´art. 189, commi primo e sesto, C.d.S., il dolo deve investire non solo l´evento dell´incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell´incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all´elemento volitivo, ma che può attenere anche all´elemento intellettivo, quando l´agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l´esistenza" (Cass. sez. 4, Sentenza n. 21445 del 10/04/2006 Ud. (dep. 21/06/2006), Rv. 234570; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17220 del 06/03/2012 Ud. (dep. 09/05/2012), Rv. 252374; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34134 del 13/07/2007 Ud. (dep. 06/09/2007), Rv. 237239).

Consegue da quanto detto la manifesta infondatezza della doglianza formulata.

3.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla pena che alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, il giudice di merito ha determinato le sanzioni tenendo conto della gravità del fatto, desumibile dalla condotta tenuta dall´imputato, insensibile ai richiami del B. B.; nonché dai plurimi precedenti penali del A. A. (per favoreggiamento personale e ricettazione), precedenti presenti sul certificato del casellario al momento del giudizio di appello.

La coerenza e non manifesta illogicità della motivazione sul punto la rende incensurabile in questa sede di legittimità.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), nonché al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00 (mille).

 

Per questi motivi

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00= (mille) in favore della Cassa delle Ammende.



da Corte di Cassazione

Lunedì, 01 Luglio 2013
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