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Corte di Cassazione 30/05/2013

Incidente stradale a seguito di omessa precedenza: mancanza di urto tra veicoli

(Cass. Pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 23341)

Il conducente che non ha dato la precedenza nei modi dovuti è responsabile dell´incidente che ne è conseguito anche in mancanza di qualsiasi urto tra il suo veicolo e quello del conducente favorito.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 30 MAGGIO 2013, N. 23341

 

A. A. ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d´Appello di Reggio Calabria di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale dello stesso capoluogo il 15.10.2007 in ordine al delitto di cui all´art. 589, 2° comma aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina stradale.

Il fatto addebitato all´imputato può così sintetizzarsi: il 23 gennaio 2002 l´autovettura alla cui guida si trovava l´imputato proveniva da una strada privata per immettersi sulla 55 18, in Via Nazionale Pentimele di Reggio Calabria, in direzione monte-mare verso la città; il A. A. ometteva di arrestarsi e di dare la precedenza al veicolo motociclo xxx, condotto da B. B., il quale, alla vista dell´autovettura, che stava ingombrando la sua sede stradale, cadeva a terra a causa della perdita di controllo del veicolo seguita alla frenata diretta ad evitare la collisione, riportando lesioni personali che ne cagionavano la morte. Il giudice di primo grado riteneva una corresponsabilità nella causazione dell´evento, dovuto in parte alla manovra dell´imputato che aveva omesso di dare la precedenza e in parte dalla velocità non adeguata alla sede stradale tenuta dal motociclo condotto dal B. B., che, per altro, non indossava il casco protettivo. La quantificazione della colpa veniva fissata nel 70% a carico del guidatore dell´autovettura e per il restante 30% a carico del guidatore del motociclo.

La Corte d´appello, nel fare proprio l´impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi del gravame proposto dall´imputato.

1.2 Con un primo motivo si eccepisce l´estinzione del reato per prescrizione già maturatasi prima ancora della pronuncia della Corte d´Appello. La Corte ha omesso in motivazione qualsivoglia cenno in ordine alla richiesta di estinzione per prescrizione del reato.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per contraddittorietà. Si argomenta che la Corte, pur ammettendo che Il ricorrente, avendo avvistato il motociclista, si era fermato per concedere la precedenza lasciandogli uno spazio largamente sufficiente per passare, poi perviene, comunque, alla conclusione che tale condotta sia colposa e causalmente collegata all´incidente. La motivazione, dunque, non chiarisce quale nesso causale vi sia tra la condotta del ricorrente e la morte del motociclista, il quale, non valutando che l´autovettura guidata dal A. A. era ferma per lasciarlo passare, frenava violentemente perdendo il controllo del motociclo, malgrado non vi sia stato alcun urto tra quest´ultimo e l´auto.

 

Ritenuto in diritto

 

2. La sentenza va annullata per essere il reato contestato estinto per prescrizione, indipendentemente dall´applicazione, per il principio del favor rei, tenuto conto della data di commissione del reato, della disposizione di cui al combinato disposto degli artt. 157 n. 4 e 160 ultima parte cod. pen. nella loro formulazione antecedente alla novella di cui alla L. 251/2005, o del termine di prescrizione prevista da quest´ultima disposizione legislativa, essendo i rispettivi termini prescrizionali identici (anni sette e mesi sei).

È principio acquisito che la presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato preclude alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, a meno che risulti l´evidenza di una causa di non punibilità così come previsto dal 2° comma dell´art. 129 c.p.p.

Esclusa per il caso sottoposto all´esame della Corte l´applicazione della norma ora richiamata, comunque, stante la costituzione di parte civile, va analizzata la fondatezza dei motivi posti a base dei ricorsi.

Il motivo da prendere in esame è il secondo, atteso che il primo riguarda proprio l´eccepita estinzione del reato per prescrizione, avente ad oggetto il vizio di motivazione per contraddittorietà.

La censura non tiene conto di un dato fattuale emerso, come rileva la Corte d´Appello, in maniera evidente dalle risultanze istruttorie, vale a dire l´occupazione da parte dell´autovettura condotta dall´imputato, dopo essere uscito da una strada laterale secondaria, di parte della sede stradale della via principale, di tal che, tale invasione, ancorché il A. A. si sia fermato, ha determinato la perdita del controllo della motocicletta da parte del guidatore che si è visto parare avanti l´autovettura.

È, dunque, irrilevante, come evidenziato in sentenza (che, pertanto, non è affatto caduta in contraddittorietà logica) il fatto che l´imputato si sia fermato e che non vi sia stato alcun urto tra la sua autovettura ed il motociclo; il A. A. avrebbe dovuto, prima di occupare la carreggiata della via principale, caratterizzata per altro da buona visibilità, accertarsi che nessun veicolo provenisse dalla sua destra, con la conseguenza che tale omessa attenzione, come correttamente rileva la Corte del merito, ha determinato causalmente la produzione dell´evento letale, sebbene il suo esito sia stato favorito dalla condotta del motociclista che non ha adeguato la velocità alle condizioni della strada, viscida per la pioggia, e non indossava il casco protettivo.

Circostanze, queste, che si atteggiano come cause concorrenti che hanno determinato l´evento e, pertanto, ai sensi dell´art. 41 cod. pen., ancorché indipendenti dall´azione del colpevole, non escludono il rapporto di causalità tra la condotta a quest´ultimo addebitata e l´evento.

Il ricorso va, quindi, rigettato ai fini civili con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che si liquidano come da dispositivo.

 

Per questi motivi

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto all´imputato estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso ai fini civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
 

 

da Corte di Cassazione

 

Giovedì, 30 Maggio 2013
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