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SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

(Cass. civ., sez. III,18 giugno 1999, n. 6123)

In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell’opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata — del cui difetto l’interessato si sia espressamente doluto — sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alle circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell’azione amministrativa) e che tale contestazione non è stata, ciononostante, effettuata, in violazione dell’obbligo imposto all’agente accertatore, dall’art. 200 del codice della strada, legittimamente provvede all’annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata.

Venerdì, 18 Giugno 1999
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