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Corte di Cassazione 02/07/2013

Guida in stato di ebbrezza: trattamento sanzionatorio

(Cass. Pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 23357)

Il giudice che concede la sospensione e non la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria (quando invece l´imputato per guida in stato di ebbrezza aveva viceversa chiesto sostituzione e non sospensione) deve motivare, almeno in modo succinto, la propria decisione.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 30 MAGGIO 2013, N. 23357

 

Ricorre per cassazione Il difensore di fiducia di A. A. avverso la sentenza emessa in data 26.4.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in data 4.5.2011 del Tribunale di Rimini con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all´art. 186 comma 2 lett. b) C.d.S. e condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di arresto ed € 1.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei.

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale laddove il giudice a quo aveva confermato la sospensione condizionale della pena invece di disporre, come richiesto con Il secondo motivo d´appello, la sola sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 53 L. 689/81.

Cita, In relazione alla possibilità di revocare la sospensione condizionale non voluta dall´Imputato, una sentenza di questa Corte (Sez. V, del 13.7.2011 n. 39346) ed evidenzia che in primo grado l´imputato aveva addirittura richiesto che non gli fosse concesso il detto beneficio.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Non una parola ha speso il giudice di appello In ordine alla richiesta di sostituzione della pena con quella pecuniaria che, comunque, ribadendo la validità della concessione della sospensione condizionale nonostante il dissenso dell´imputato sul punto, ha implicitamente rigettato.

È vero che il giudice di appello al quale sia dalla legge attribuito un potere discrezionale deve fornire adeguata motivazione nella sentenza solo se eserciti tale potere o non lo eserciti nonostante sia stato motivatamente sollecitato a farlo dall´imputato o dal difensore (Cass. pen. Sez. VI, n. 12358 del 3.11.1998, Rv. 212325). Ma nel caso di specie, avendo l´imputato richiesto espressamente Il beneficio della sostituzione della pena con preferenza sulla sospensione condizionale, una sia pur minima motivazione esplicita circa il diniego dell´impetrato beneficio della sostituzione della pena con quella pecuniaria era pur sempre indispensabile.

La sospensione condizionale della pena non può risolversi in un pregiudizio per l´imputato In termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, per cui l´Interesse all´impugnazione, condizionante l´ammissibilità del ricorso, si configura tutte le volte in cui Il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell´Impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa (Cass. pen. Sez. un. 16.3.1994 n. 6563, Rusconi): ciò deve ritenersi si verifichi anche nel caso di specie, non essendosi, peraltro immotivatamente, considerata e valutata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, tanto più che la concessione della sospensione condizionale della pena è compatibile con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria (Cass. pen. Sez. III, n. 42903 del 22.10.2009, Rv. 245272).

Segue l´annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (con riferimento alla concessione della sospensione condizionale e alla valutazione della richiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria) con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Bologna.

Il Giudice del rinvio valuterà sia la richiesta pretermessa dalla sentenza impugnata relativa alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sia la concedibilità della sospensione condizionale della pena, beneficio che prescinde dall´interesse personale dell´Imputato e può essere attribuito d´ufficio dal Giudice, finanche in grado di appello (art. 597, 5° comma c.p.p.) sulla base della necessaria prognosi favorevole di astensione da futuri reati di cui all´art. 164, 1° comma c.p.

 

Per questi motivi

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Bologna.

 

 

Martedì, 02 Luglio 2013
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