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Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Etilometro – Necessità – Esclusione – Entrata in vigore della L. 2 ottobre 2007, n. 160 – Possibilità di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici.

(Tribunale Penale di Trento, 13 novembre 2007)


Anche dopo l’entrata in vigore della L. 2 ottobre 2007, n. 160, di conversione del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), lo stato di ebbrezza di un conducente può essere provato, in mancanza dell’accertamento con etilometro, dalle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori. (Nella fattispecie il giudice de quo ha affermato la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza sulla base dei dati sintomatici del conducente quali: l’alito fortemente vinoso, gli occhi arrossati e lucidi, l’eloquio sconnesso, gli sbalzi di umore, la difficoltà nella deambulazione, circostanze che avevano reso impossibile praticare l’alcoltest).
 

Martedì, 02 Luglio 2013
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