Mercoledì 20 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 03/07/2013

Guida senza patente: conducente straniero - prova a discarico

(Cass. Pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 23346)

Dopo che le indagini di polizia giudiziaria hanno accertato che il cittadino straniero, imputato di guida senza patente, non ha mai ottenuto tale documento in Italia spetta all´imputato stesso dare adeguata dimostrazione documentale di possedere un titolo abilitativo alla guida conseguito in altro Paese.

Nella sentenza si fa riferimento al testo dell´art. 116, c. 13, CDS in vigore fino al 18 gennaio 2013. Nel testo dell´art. 116 in vigore dal 19 gennaio 2013 il fatto di cui l´imputato è chiamato a rispondere è previsto non più nel comma 13 bensì nel comma 15 del medesimo articolo.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 30 MAGGIO 2013, N. 23346

 

ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d´Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 27.09.2010 dal Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all´art. 116, comma 13 del C.d.S. aggravato dalla reiterazione, avendo commesso analogo reato il 21.10.2008.

Si denuncia, col primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, laddove si censura l´impugnata sentenza per avere la Corte ritenuto che era onere dell´imputata offrire idonea documentazione in ordine al fatto che essa avesse conseguito regolare patente di guida albanese.

Con il secondo motivo si denunciano altra violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

I motivi esposti sono manifestamente infondati e determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Quanto alla prima censura, in materia di guida senza patente, una volta che l´Autorità di Polizia Giudiziaria e, quindi, il Pubblico Ministero, ha accertato il mancato conseguimento in Italia della patente di guida o la sua revoca e/o sospensione, si adempie all´onere della prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall´art. 116, comma 13 del C.d.S.

Viceversa, incombe sull´imputato dare adeguata dimostrazione documentale di essere in possesso di titolo abilitativo alla guida di autoveicoli conseguito in altri Paesi. Prova che nel caso di specie non è stata fornita.

Relativamente alla seconda censura, la Corte distrettuale ha adempiuto adeguatamente all´obbligo motivazionale circa la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando che l´imputata non ne era meritevole per avere a suo carico una precedente condanna a pena detentiva per violazione delle norme sull´immigrazione, formulando altresì, nell´ambito del potere discrezionale di valutazione riconosciutogli dal codice penale, una prognosi negativa sulla sua astensione in futuro dalla commissione di analoghi reati, attesa la già avvenuta reiterazione dei medesimi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

Per questi motivi

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.



da Corte di Cassazione

 

Mercoledì, 03 Luglio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK