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Corte di Cassazione 29/05/2013

Strada: caduta pedone per buca - esclusione responsabilità

(Cass. Civ., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13452)
Foto di repertorio dalla rete

Il comune non può essere chiamato a risarcire ex art. 2043 CC i danni subiti da un pedone in seguito alla caduta provocata da una buca visibile e pertanto facilmente evitabile da parte del danneggiato.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - 29 MAGGIO 2013, N. 13452

 

A. A. convenne in giudizio il Comune di Roma e la Impresa XXX, titolare di un contratto di appalto concernente la manutenzione delle strade, chiedendone la condanna, solidalmente o disgiuntamente, al risarcimento del danno per le lesioni personali subite in conseguenza alla caduta, causata da una buca non visibile e imprevedibile per essere coperta di acqua, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali di un incrocio nel perimetro urbano di Roma.

Il Comune di Roma, oltre a chiedere il rigetto della domanda chiese di essere manlevato, nell´ipotesi di condanna, dalla Impresa XXX, titolare di un contratto di appalto concernente la manutenzione anche di quella strada.

La Impresa XXX, oltre a contestare la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta avanzata dalla danneggiata, chiese di chiamare in giudizio la propria assicurazione (Impresa assicuratrice XXX), che si costituì in giudizio.

All´esito dell´espletamento dell´istruttoria (tra cui prove testimoniali e fotografiche), il Tribunale rigettò le domande.

2. La Corte di appello di Roma rigettò l´impugnazione proposta dalla A. A. (sentenza del 24 luglio 2006).

Avverso la suddetta sentenza, A. A. propone ricorso per cassazione con tre motivi, esplicati da memoria.

Il Comune di Roma resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, preceduto dall´espressione "ove occorrente", cui è stato attribuito autonomo numero di ruolo generale (R.G. n. 25646 del 2007).

Resiste con controricorso la Impresa XXX.

La Impresa assicuratrice XXX deposita procura speciale per la partecipazione all´Udienza pubblica.

 

Motivi della decisione

 

1. La decisione ha per oggetto ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.

2. Preliminarmente va esaminato il ricorso, "ove occorrente ­incidentale" proposto dal Comune di Roma.

Nel contesto delle difese rispetto al ricorso principale, del quale si chiede il rigetto, il Comune richiede -in via subordinata- la conferma della sentenza impugnata sulla base di diversa motivazione. A tale richiesta sembra collegarsi la proposizione di un ricorso incidentale, "ove occorrente".

Atteso che la Corte, sulla base dell´art. 384 cod. proc. civ., ha il potere di correggere la motivazione quando il dispositivo sia conforme a diritto, il ricorso incidentale proposto dal Comune è inammissibile, non contenendo la richiesta di esame di una autonoma censura rispetto ad una statuizione sfavorevole.

3. Prima di esaminare il ricorso principale è opportuno premettere le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito nel confermare la decisione del primo giudice. È stata ritenuta:

a) la carenza di legittimazione passiva della Impresa XXX rispetto all´azione diretta proposta dalla danneggiata, per essere la responsabilità della Impresa XXX di natura contrattuale nell´ambito del rapporto con il Comune di Roma;

b) la non applicabilità dell´art. 2051 cod. civ., trattandosi di bene pubblico di tale estensione da non poter essere agevolmente controllato;

c) l´applicabilità dell´art. 2043 cod. civ., rispetto al quale la domanda è stata rigettata, spettando alla danneggiata la prova che la situazione dei luoghi configurasse insidia o trabocchetto, mentre -nella specie -la buca era perfettamente visibile in ora diurna, e l´imprevedibilità dell´ampiezza, dovuta alla presenza di acqua, avrebbe dovuto >.

4. Con il primo motivo di impugnazione, si deduce la violazione dell´art. 100 cod. proc. civ. e dell´art. 2043 cod. civ. in riferimento al ritenuto difetto di legittimazione passiva della Impresa XXX rispetto alla domanda diretta proposta dalla danneggiata.

La ricorrente sostiene la sussistenza della legittimazione passiva della Impresa XXX:

a) ex art. 2043 cod. civ., per avere omesso l´attività di sorveglianza e manutenzione della strada, cui era obbligata sulla base del contratto di appalto con il Comune (primo quesito);

b) ex art. 1669 cod. civ. per difetti dell´opera nell´esecuzione dell´appalto (secondo quesito).

4.1. Il motivo è inammissibile.

Il secondo profilo propone una questione nuova e la ricorrente neanche allega di averla dedotta nel giudizio di merito.

Il primo profilo, con il quale si deduce la responsabilità diretta della società appaltatrice del Comune, per omesso adempimento di obblighi di generale sorveglianza e manutenzione della strada derivanti dal contratto di appalto, interpretato come appalto di servizi per il mantenimento della funzionalità e sicurezza della rete viaria comunale (pag. XI ric.), mentre, invece, in violazione dell´art. 112 cod. proc. civ., il giudice di merito non avrebbe in tal senso interpretato la domanda (pag. XIII ric.) è inammissibile:

a) per l´incertezza nella individuazione della questione sottoposta alla Corte, non essendo richiamato l´art. 112 cod. proc. civ. né nella rubrica, né nel quesito di diritto, richiesto ex art. 366 bis. cod. proc. civ., applicabile ratione temporis;

b) per la violazione dell´art. 366 n. 6, cod. proc. civ., non essendo il contratto di appalto, del quale si invoca l´interpretazione suddetta -peraltro contrastante con quella sostenuta dalla Impresa XXX, secondo la quale era obbligata ad intervenire per riparazioni solo su precisa richiesta del Comune ed era tenuta alla sorveglianza dei lavori in corso d´opera -riprodotto per la parte di interesse, né esattamente indicato rispetto alla sua avvenuta produzione negli atti processuali.

5. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell´art. 2051 cod. civ. oltre a tutti i vizi motivazionali.

Secondo quanto emerge dai quesiti di diritto, si censura la sentenza impugnata per aver escluso l´applicabilità dell´art. 2051 cod. civ. sulla base delle circostanze sintomatiche, escludenti la custodia, costituite dall´estensione del bene e dalla sua generale utilizzazione, senza considerare <> sulla cosa, specificate (secondo quesito) solo in riferimento all´esistenza di un contratto di appalto per la sorveglianza e manutenzione comprendente anche quel tratto di strada.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Da un lato è generico perché le circostanze eventualmente affermative di un potere di custodia sulla cosa non vengono individuate; dall´altro, l´unica circostanza individuata rinvia al contenuto di un contratto di appalto, rispetto al quale, per le stesse ragioni sopra esplicate rispetto al primo motivo, la Corte di legittimità non è posta in grado di svolgere alcun controllo.

6. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell´art. 2043 cod. civ. oltre a tutti i vizi motivazionali.

6.1. Il motivo è inammissibile rispetto al dedotto difetto di motivazione, mancando il momento di sintesi, richiesto dal´art. 366 bis. cod. proc. civ., secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità.

6.2. È infondato quanto alla violazione dell´art. 2043 sotto il profilo (prospettato nel quesito) della violazione dell´onere probatorio.

A tal fine, è sufficiente dire che, avendo la danneggiata provato l´esistenza della anomalia della strada (buca), correttamente la Corte di merito ha escluso la responsabilità del Comune, essendo risultata provata la percepibilità/visibilità della buca in ora diurna e, quindi, la sua evitabilità, con conseguente esclusione del nesso causale per essere l´evento interamente riferibile alla condotta imprudente della danneggiata. Emersione istruttoria, non contestata dalla ricorrente, la quale si duole solo -in contrasto col principio dell´acquisizione della prova- che tale prova non sia stata offerta dal Comune.

7. In conclusione, il ricorso principale deve rigettarsi.

8. Le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti Impresa XXX e Impresa assicuratrice XXX. Per quest´ultima, in assenza di controricorso e avendo il difensore partecipato alla discussione della causa, sono liquidate con riferimento alla fase di studio e alla fase decisoria.

Tra la ricorrente e il Comune di Roma, le spese sono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.

 

Per questi motivi

 

LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore: della Impresa XXX, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; in favore della Impresa assicuratrice XXX, che liquida in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Compensa integralmente le spese processuali tra la ricorrente e il Comune di Roma.

 

da  Corte di Cassazione

 

Mercoledì, 29 Maggio 2013
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