SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
In tema di violazioni amministrative, l’eventuale inosservanza dell’obbligo dell’immediata contestazione non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione quando si sia successivamente provveduto alla contestazione mediante notificazione (giusta disposto dell’art. 14, secondo comma, della L. n. 689 del 1981), sempre che l’inosservanza del detto obbligo non abbia, in concreto, comportato l’impossibilità. da parte del trasgressore, di far valere, illico et immediate, concreti elementi di fatto a suo favore, e sempre che la rilevanza di tale inosservanza, ritualmente dedotta dall’interessato, sia invece, in concreto, esclusa dal giudice (fattispecie in tema dì violazione dei limiti di velocità accertata mediante rilevamento elettronico: la S.C. ha escluso, nel caso concreto, ogni rilevanza alla mancata contestazione immediata attesa, in particolare, l’impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità — art. 384 att., c.s.)