SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
In tema di violazioni amministrative, a mancata contestazione personale dell’infrazione — anche quando ne sussista la possibilità — o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14, ultimo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 — applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada — e non invalida perciò la successiva ordinanza-ingiunzione, quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine dì legge. (Fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).