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SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

(Cass. civ., sez, I, 13 giugno 1995, n. 6674)

In tema di violazioni amministrative, a mancata contestazione personale dell’infrazione — anche quando ne sussista la possibilità — o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14, ultimo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 — applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada — e non invalida perciò la successiva ordinanza-ingiunzione, quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine dì legge. (Fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).

Martedì, 13 Giugno 1995
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