Patente - Guida senza patente - Da parte di soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione - Illecito penale di cui all'art. 6 L. n. 575 del 1965 - Sussistenza.
La guida di auto senza patente posta in essere da soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, integra l'illecito penale di cui all'art. 6 della legge n. 575 del 1965 e non l'ipotesi di cui all'art. 116, comma tredicesimo, D.L. vo n. 285 del 1992, depenalizzata ad opera dell'art. 19 D.L.vo n. 507 del 1999.