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Test anti-droga insufficiente se l'auto non è in marcia

Foto di repertorio dalla rete

Si salva dalla condanna l'automobilista che ha assunto droga se l'accertamento viene fatto quando è fermo in un'area di sosta e manca la prova che abbia guidato in uno stato di alterazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 30209 depositata ieri, cancella le decisioni con le quali sia il Gip sia la Corte d'Apello avevano condannato il ricorrente per la violazione dell'articolo 187 del Codice della strada, che punisce con l'ammenda fino a 6mila euro e con la reclusione fino a un anno chi si mette al volante dopo aver fatto uso di stupefacenti.
Contro la sentenza della Corte d'Appello il diretto interessato aveva fatto ricorso in Cassazione. Due i motivi principali portati a supporto della richiesta di assoluzione.
Secondo il ricorrente la condanna andava cancellata in primo luogo per la violazione del suo diritto di difesa. Gli agenti avrebbero, infatti, informato della possibilità di assistenza legale solo facendo riferimento alla perquisizione dell'automobile senza fare cenno alla richiesta di un prelievo biologico.
Il secondo argomento giocato dalla difesa riguarda il momento della verifica.
Il fermo e gli inevitabili controlli erano scattati quando l'uomo era fermo in un'area di sosta intento a discutere con la sua fidanzata.

 

Mancava dunque la prova che il ricorrente avesse circolato sotto l'effetto della droga, circostanza ovviamente negata dall'imputato che aveva affermato di aver assunto gli stupefacenti proprio mentre quando era fermo.
Poco importa che i giudici di merito non gli abbiano creduto, come emerge da quanto scrive la Corte d'Appello. «È argomento capzioso quello difensivo secondo cui l'accertamento è stato effettuato mentre l'autovettura era in sosta nell'area di servizio e quindi l'imputato non era alla guida. D'altronde è implausibile l'ipotesi che l'assunzione di plurime droghe sia avvenuta in quel preciso contesto spazio temporale, immediatamente prima del controllo, sì da escludere la consumazione del reato».
Affermazioni che, per la Cassazione, sono sostenibili solo come ipotesi, ma che non hanno alcuna validità giuridica perché non sono supportate da dati oggettivi. «Poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l'autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere – si legge nella sentenza della Cassazione – che l'assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell'area di servizio e non prima che il ricorrente si fosse posto alla guida dell'auto».

 

La certezza che il ricorrente fosse sotto gli effetti della droga non è dunque sufficiente se manca l'indispensabile presupposto del reato ovvero la prova che in in quelle condizioni avesse guidato.
Decisamente più debole era la contestata violazione del diritto di difesa: l'eccezione era stata sollevata in ritardo rispetto ai tempi previsti dall'articolo 182 del Codice di rito, in base al quale deve essere immediata o arrivare almeno in sede di opposizione al decreto penale di condanna.
In più l'informazione sulla facoltà dell'assistenza legale c'era stata anche se riferita solo alla perquisizione dell'auto.


da ilsole24ore.com

 

Mercoledì, 17 Luglio 2013
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