Fraudolenta distruzione della cosa propria - In genere - Condotte prevedute dall'art. 642 c.p. - Ulteriori fattispecie introdotte dalla L. n. 273 del 2002 - Presupposti.
Non risponde del reato di cui all'art. 642 C.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro - aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 - presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).