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Corte di Cassazione 13/02/2013

Posizione dei veicoli: obbligo di tenere la destra

(Cass. Civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3543)

Quando si ricostruisce la dinamica di uno scontro tra mezzi va ricordato che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata, in prossimità del margine destro della medesima e che, in certi casi, devono tenere una "destra rigorosissima".

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - 13 FEBBRAIO 2013, N. 3543

 

Con sentenza dell´11 dicembre 2008 la Corte di appello di Milano premesso:

1) A. A. e B. B., proprietario e conducente dell´autovettura XX, avevano convenuto in giudizio C. C., proprietario del ciclomotore YY e l´impresa assicuratrice XXX chiedendone la condanna al risarcimento dei danni personali e patrimoniali subiti a seguito dell´urto del ciclomotore, che proveniva in senso inverso, condotto da C. C., contro la parte anteriore sinistra dell´auto, avvenuto il 1 giugno 2000, verso le ore 16;

2) i convenuti avevano attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro alla conducente dell´auto e chiesto i danni per le gravi lesioni riportate dal figlio;

3) il Tribunale, dinanzi al quale era stata riassunta la causa per il valore della stessa, dichiarata esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore, aveva condannato i convenuti a pagare agli attori euro 3.207,00 a favore del A. A., ed euro 6.618,00 a favore della B. B., oltre accessori;

4) la sentenza doveva esser confermata poiché i VV.FF. avevano rilevato che il punto di urto era in corrispondenza della linea ideale di mezzeria della strada che aveva una complessiva larghezza di mt. 4,20, e poiché dalla testimonianza assunta doveva ritenersi che l´urto si era verificato nella corsia di pertinenza dell´auto, che non aveva ancora iniziato a fare la curva„ considerata la velocità moderata dei veicoli desunta dai danni non rilevanti riportati e dalla loro breve distanza nella posizione di quiete, doveva ritenersi che al momento dell´urto l´auto percorreva ancora il rettilineo senza aver affrontato la curva;

5) poiché B. B. procedeva in un tratto di strada che nel suo senso di marcia era delimitato da una rete di recinzione, nell´affrontare la curva a destra non doveva tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (art. 143, secondo e terzo comma), ma circolare sulla parte destra della stessa e in prossimità del margine destro;

6) pertanto, tenuto conto della mezzeria di pertinenza- mt. 2,10 circa- e dell´ingombro dell´autovettura XX - mt. 1,60 - la distanza dal suo margine destro era di circa mt. 50, più che prudenziale in relazione alla recinzione del ciglio ed in assenza di margine oltre questo;

7) conseguentemente doveva ritenersi che il ciclomotore aveva percorso la curva a sinistra impegnando il centro della carreggiata - forse per un difetto di attenzione dovuto al salutare gli amici prima della curva - violando il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell´precitato art. 143 c.d.s. ed urtando pertanto al termine della curva l´auto che procedeva regolarmente nella sua corsia, e senza dare il tempo alla conducente di essa di avvistarlo e avere lo spazio per una manovra di emergenza, mentre se il ciclomotore avesse tenuto rigorosamente la destra, considerato il modesto ingombro, lo scontro non si sarebbe verificato.

Ricorre per cassazione C. C. cui resiste l´impresa assicuratrice YYY. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Falsa applicazione dell´art. 143 c.d.s. e motivazione contraddittoria su punto decisivo della controversia" e conclude con il seguente quesito di diritto: "Il precetto della destra rigorosissima, di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell´art. 143 c.d.s., si applica solo ai tratti in curva oppure può trovare applicazione anche a quei tratti stradali che precedono di qualche metro l´inizio della curva vera e propria?; 2) il precetto della destra rigorosissima, di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell´art. 143 c.d.s., nella parte in cui estende la disciplina anche ai casi di incrocio tra veicoli frontevenienti, si applica anche a chi, trovandosi all´imboccatura di una curva destrorsa, a visuale preclusa, possa solo immaginare il sopraggiungere dall´opposta direzione di altro veicolo?". E per la sintesi: "Può la Corte territoriale senza cadere in evidente contraddizione ritenere che i due veicoli scontratisi, fossero uno in curva (con l´obbligo della destra rigorosissima) e l´altro nel tratto immediatamente precedente la curva (con l´obbligo solo della destra rigorosa)?".

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione anche dell´art. 143 c.d.s. e motivazione insufficiente su punto decisivo" e conclude con il seguente quesito di diritto: "É rispettosa della legge quell´interpretazione del comma 1 dell´art. 143 c.d.s. che ha portato i giudici di merito a ritenere conforme ad essa la posizione di un´auto sulla linea di mezzeria, nonostante la presenza di una curva a visuale preclusa e di un franco laterale percorribile di mt. 0,51 senza darne un spiegazione intelleggibile?". Sintesi della motivazione: "la sentenza ha giudicato più che prudenziale la posizione dell´auto dell´B. B. sulla mezzeria, nonostante un franco laterale di oltre mezzo metro (ed una curva a visuale preclusa), in tesi non utilmente percorribile per la presenza, dietro al ciglio, di una rete di recinzione, senza spiegare quale sarebbe stata la ragione di tale autoreferenziale pericolosità. Non si trattava cioè di una rete armata di elettricità ed offendicula che si frapponesse tra la strada ed un precipizio nemmeno la strada per la sua morfologia e la sua ubicazione cittadine consentiva la realizzazione di velocità significative tali da rendere problematica o non meno consigliabile una vicinanza maggiore alla rete stessa. Ed allora per salvaguardare la ben prevedibile evenienza di una collisione con chi si fosse trovato a percorrere quella strada nel senso opposto e ad altezza della stessa mezzeria, non si capisce perché il giudici del merito avessero sostanzialmente interdetto la circolazione in quello spazio di mezzo metro che, al passo d´uomo, poteva esser quasi integralmente impegnato sino a che, svoltata la curva, non fosse apparsa l´inesistenza di un pericolo di collisione".

3. - Con il terzo motivo lamenta: "Mancata applicazione degli artt. 2054 c.c. secondo comma e 1227 c.c. 140 e 141 c.d.s. ed insufficiente motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)", e conclude con il seguente quesito di diritto: "Ha violato gli artt. 1227, 2043, 2054 c.c. nonché gli artt. 140, 141 c.d.s. e così anche il dovere di una motivazione perspicua il giudice di merito che, nella ripartizione delle colpe del sinistro stradale di causa nella valutazione del raggiungimento o meno della prova liberatoria di cui al secondo comma dell´art. 2054 c.c. si sia limitato a valutare espressamente la sola possibilità, per uno dei conducenti coinvolti nell´urto - l´intimata B. B. - di preavvistare o meno l´arrivo di altro - il C. C. - da dietro ad una curva in posizione illegale e confliggente senza domandarsi al contempo se l´ostacolo costituito da quest´ultimo, seppur pacificamente non preavvistabile, fosse stato per lo meno prevedibile e senza così poter giudicare anche da tale fondamentale prospettiva la regolarità dell´operato della conducente dell´autovettura, già ipotizzata conforme dalla legge quanto alla mano e alla velocità?".

I motivi, congiunti, sono fondati.

Le disposizioni ratione temporis applicabili sono le seguenti.

L´art. 140 del d.lgs del 1992 n. 285 dispone:

1. "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.". L´art. 143 1. prosegue: "I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate.

Pertanto il primo coma dell´art. 143 del c.d.s. prescrive al conducente di un veicolo a motore non solo di tenere la mano destra della carreggiata, ma di tenersi vicino al margine destro (ex multis Cass. 1663 del 1994), sì che, pur non dovendolo rasentare onde lasciare alla propria destra uno spazio per consentire un sufficiente margine di manovra da utilizzare in ogni evenienza, lo spazio da lasciare non può tuttavia esser tale da consentire al veicolo, avuto riguardo alle sue dimensioni e a quelle della carreggiata di sua pertinenza, di viaggiare rasente alla linea di mezzeria, e così di fatto vanificare la suddetta prescrizione - contenuta già nel codice della strada di cui al D.P.R. 393 del 1959 (art. 104) - di tenersi "in prossimità" al margine destro, norma che ha introdotto una più rigorosa modalità di comportamento rispetto alla disposizione (art. 26) contenuta nel codice del 1933 n. 1740, secondo cui i veicoli dovevano essere tenuti soltanto sul lato destro della strada, si che era sufficiente, per il rispetto di questa prescrizione, che il conducente si fosse tenuto a destra della linea mediana, senza invadere la carreggiata di sinistra.

A norma dell´art. 141 del medesimo codice della strada ulteriori norme di comportamento devono esser rispettate perché il conducente, pur potendo viaggiare in prossimità del margine destro della carreggiata se la strada libera, tuttavia, approssimandosi ad una curva a visuale completamente impedita, pur se non è ancora giunto in corrispondenza di essa - nel qual caso deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, a norma dei precitati secondo e terzo comma dell´art. 143 - deve tenere più strettamente la destra se il veicolo condotto sia di sagoma e di manovrabilítà tale da consentire di non occupare tutta la mezzeria di sua pertinenza, onde lasciare sulla sua corsia di pertinenza uno spazio che possa evitare lo scontro con altro veicolo sopravveniente in senso inverso che potrebbe esser di sagoma maggiore, e quindi con minor spazio di mezzeria di sua pertinenza, o che comunque, all´uscita della curva posta alla Sua sinistra, potrebbe non riprendere tempestivamente la propria mano destra, eventi non imprevedibili.

Ed infatti, avendo il conducente l´obbligo, a norma dell´art. 141. 1. del medesimo codice della strada, di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, e di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l´arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità - ossia per una distanza pari a quella di arresto - e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, in particolare nelle curve (secondo e terzo comma) - che per definizione costituiscono un tratto di strada a visibilità limitata (art. 3 n. 20 del medesimo codice della strada, come modificato dal Dlgs del 1993 n. 360) - il conducente, approssimandosi ad una curva, non può limitarsi a tenere la velocità consentita in quel tratto di strada, ma deve rapportarla a pericoli prevedibili e che prescindono dalla loro visibilità, e perciò contenerla in limiti tali da consentire di poter arrestare il veicolo tra il punto di avvistamento e quello in cui si trovi l´ostacolo.

Perciò, pur se nella specie la collisione tra due veicoli è avvenuta per l´accertata mancanza di rispetto dell´obbligo della rigorosa tenuta della mano destra da parte del conducente del ciclomotore all´uscita di una curva posta alla sua sinistra e peraltro nella fattispecie senza lo invadere la corsia opposta, atteso che secondo la Corte di merito la B. B. rasentava il margine sinistro della sua mezzeria non sussiste automaticamente la colpa esclusiva di quegli, con conseguente liberazione della B. B. dalla presunzione di colpa di cui al secondo comma dell´art. 2054 codice civile, ma occorre che il giudice di merito accerti in ogni caso se quest´ultima abbia rispettato tutte le suddette norme e quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle circostanze di fatto messe in luce dalla stessa Corte di merito.

Invece detta Corte ha violato detti principi perché, avendo ritenuto applicabile alla B. B. il primo comma dell´art. 143 del c.d.s. per non esser ancora costei giunta in corrispondenza della curva posta alla sua destra al momento dell´urto con il ciclomotore, ha ritenuto legittimo il suo rasentare a sinistra la linea di mezzeria, di complessiva ampiezza di cm. 210, per lasciarsi a destra uno spazio di manovra di 50 cm. per l´auto, di circa 160 cm., che conduceva, e senza valutare se, proprio perché si era conservata alla sua destra tutto lo spazio di manovra possibile fino alla recinzione della carreggiata - in tal modo peraltro non lasciando nessun margine di sicurezza ai veicoli che poteva incrociare all´uscita della curva a visibilità preclusa - avesse ridotto la velocità, anche al di sotto dei limiti consentiti in tale tratto di strada, in modo tale da poter operare le opportune manovre di emergenza, stante lo spazio che all´uopo aveva a disposizione sulla sua destra - 50 cm - appena avvistato il ciclomotore del C. C. onde evitarne lo scontro.

Quindi il ricorso va accolto, la sentenza va cassata, e la causa va rinviata per nuovo esame alla luce dei principi suesposti.

Il giudice del rinvio provvederà a liquidare le spese anche del giudizio di cassazione.

 

Per questi motivi

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano, altra composizione.
 

 

da Corte di Cassazione

 

 


 

Mercoledì, 13 Febbraio 2013
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