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Articoli 25/07/2013

PERIODI  DI  GUIDA  E  DI  RIPOSO  DEI  CONDUCENTI

Foto Coraggio - Archivio Asaps

Il Regolamento CE n. 561/2006 relativo ai periodi di guida e di riposo dei conducenti non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;

 

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Giovedì, 25 Luglio 2013
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