PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI
Il Regolamento CE n. 561/2006 relativo ai periodi di guida e di riposo dei conducenti non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
• veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
• veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
• veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
• veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;