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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Verbale di accertamento.

(Cass. Civ., Sez. I, 21 settembre 2006, n. 20441)


Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-in¬giunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt.2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attra-verso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (Alla stregua di tale principio, la S.C., confermando la sentenza.impugnata la quale aveva ritenuto assistito da fede privilegiata quanto in proposito attestato dai verbalizzanti, ha rilevato che la visione di un veicolo in marcia lungo la corsia di emergenza e del conducente che guida parlando con il telefono cellulare non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente accertatore).

 

Lunedì, 21 Settembre 2020
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