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Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di colpa - Esclusione - Totale responsabilità di conducente di veicolo statuita in sede di appello - Responsabilità nella misura del 70% nel precedente giudizio - Restituzione da parte del danneggiante delle somme ricevute in via transattiva ante giudizio di primo grado - Ammissibilità.

(Corte di Appello Civile di Venezia, 26 febbraio 2007, n. 230)

Qualora in sede di appello venga attribuita ad un conducente la totale responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, nel precedente giudizio dichiarata nella misura del 70%, il predetto conducente deve essere condannato oltreché al risarcimento dei danni biologici e morali al danneggiato, anche alla restituzione delle somme indebitamente ricevute in via transattiva dalla compagnia di assicurazione di controparte ante, giudizio di primo grado.

Lunedì, 26 Febbraio 2007
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