Carta di circolazione - Mancata esibizione - Trattamento sanzionatorio
In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, l’inosservanza dell’ordine di esibire il documento di guida o di circolazione costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato (cfr. articolo 180 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), solo quando l’esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste dallo stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile l’articolo 180 del codice della strada, bensì la norma incriminatrice dell’articolo 650 c.p..