Limiti alla circolazione - Centri abitati - Veicoli al servizio di persone invalide.
In tema di violazioni alle norme del Codice della strada, con riferimento al divieto di circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte al divieto di transito dei veicoli, ai sensi dell’articolo 7, comma primo, lett. a), del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 .(Codice della strada), e con riguardo ai veicoli al servizio di persone invalide, l'articolo 188 del predetto D.L.vo prescrive che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative autorizzazioni rilasciate dal sindaco del comune di residenza. Entro tali limiti e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in auto nelle zone totalmente vietate alla circolazione stradale perché limitate ai pedoni.