Segnaletica stradale - Mancata indicazione, sul retro del segnale, degli estremi della ordinanza di apposizione - Illegittimità del segnale.
In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – indicazione imposta dall’art. 77 comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada - non determina la illegittimità del segnale, e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che e quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare.