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Assicurazione obbligatoria - Mancato pagamento del premio alla scadenza - Messa in circolazione di veicolo coperto da polizza di cui sia scaduta la prima rata di premio - Sussistenza della violazione - Accettazione del pagamento tardivo da parte dell’assicuratore - Irrilevanza.

(Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 30 novembre 2012, n. 21571)

Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.. Ne consegue che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione, e chi l’ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa, a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato un pagamento tardivo e rinunciato ad avvalersi della sospensione della garanzia.


 

Venerdì, 30 Novembre 2012
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